Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Giugno 2007

Ordinanza 12 aprile 2006, n.2148

TAR Lazio. Ordinanza 12 aprile 2006, n. 2148: “Difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno”.

In OLIR: TAR Lazio. Sezione II quater. Sentenza 19 giugno 2007, n. 5560 (I grado)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE SECONDA QUATER

nelle persone dei Signori:
ITALO RIGGIO Presidente
RENZO CONTI Cons. , relatore
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 11 Aprile 2006

Visto il ricorso 2095/2006 proposto da: […], rappresentato e difeso da: GRECO AVV. STEFANO con domicilio eletto in ROMA, VIA TOMMASO GULLI, 11, presso GRECO AVV. STEFANO

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’atto di diniego del permesso di soggiorno n. 097295 del 7.10.2005, notificato il 15.12.2005;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL’INTERNO

Udito il relatore Cons. RENZO CONTI e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato che non sembra che nel provvedimento impugnato sia stato tenuto conto dell’attività lavorativa prestata dalla ricorrente nel 2004 e della speculare situazione familiare sotto il profilo economico e del già avvenuto riconoscimento dell’asilo politico concesso alle figlie;

P.Q.M.

ACCOGLIE, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 11 Aprile 2006