Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Febbraio 2004

Ordinanza 11 giugno 1994

Tribunale Civile di Napoli. Ordinanza 11 giugno 1994.

(omissis)

Il G.I.

sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti, rilevato che, con la presente procedura ex art. 700 c.p.c., la Della Corte ha chiesto il pagamento della congrua indennità, di cui all’art. 129 bis c.c., e degli alimenti previsti dalla stessa norma da parte del Maddaluno Raffaele, con cui aveva contratto matrimonio poi annullato con pronuncia del Tribunale Ecclesiastico ratificata con sentenza della Corte di Appello di Napoli 4.8.93, notificata all’istante in data 10.11.93, e da parte dei germani dello stesso Maddaluno, quali eredi della defunta Camedi Concetta, madre del suo già coniuge, prospettando la configurabilità di questi ultimi quali soggetti passivi, essendo stato il matrimonio annullato perché il Maddaluno lo aveva contratto per timore reverenziale della defunta madre; ritenuto che, non appaiono sussistere, nel caso in esame, gli estremi del richiesto provvedimento di urgenza, in quanto appare dubbia la riconducibilità della procedura in questione al carattere chiaramente residuale rispetto ad altre procedure azionabili astrattamente nel caso in esame ed in particolare, da un lato, di fronte alla esperibilità della stessa pretesa davanti alla Corte di Appello in sede di ratifica della sentenza del Tribunale Ecclesiastico e, dall’altra, attualmente, ex art. 446 c.c., con ricorso davanti al Presidente del Tribunale di Napoli;

ritenuto nel merito, brevemente svolte le questioni pregiudiziali suesposte, che deve rilevarsi, sia pure alla luce della cognizione sommaria propria della procedura in corso, che, anche dando per concessa la sussistenza del presupposto del periculum in mora, appare, invece, opinabile la sussistenza del fumus boni iuris, sotto il profilo della riconducibilità dell’invocata fattispecie dell’art. 129 bis c.c., che, per la dottrina costante, postula l’attribuibilità del vizio, che determina la nullità del matrimonio, al coniuge, laddove, nell’ipotesi in discorso, il resistente risulta essersi determinato al matrimonio da timore di eccezionale gravità, onde la volontà dello stesso appare non essersi liberamente formata, essendo indifferente invece, la conoscenza della nullità da parte dello stesso Maddaluno ai fini della responsabilità sottesa dallo stesso art. 129 bis c.c. già ricordato.

(omissis)