Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Febbraio 2004

Ordinanza 10 maggio 2002, n.178

Corte costituzionale. Ordinanza 10 maggio 2002, n. 178.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
– Cesare RUPERTO Presidente
– Massimo VARI Giudice
– Riccardo CHIEPPA ”
– Gustavo ZAGREBELSKY ”
– Valerio ONIDA ”
– Carlo MEZZANOTTE ”
– Fernanda CONTRI ”
– Guido NEPPI MODONA ”
– Piero Alberto CAPOTOSTI ”
– Annibale MARINI ”
– Franco BILE ”
– Giovanni Maria FLICK ”
– Francesco AMIRANTE ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), promossi con tre ordinanze emesse il 6 luglio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 114 e 115 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Fatto-Diritto
Visti gli atti di costituzione di Quarta Maria Rosaria ed altra, di Ciardo Antonella ed altre e di Padalino Lucia Paola ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il Giudice relatore Massimo Vari;
uditi l’avvocato Franco Carrozzo per Quarta Maria Rosaria ed altra, Ciardo Antonella ed altre e Padalino Lucia Paola ed altre e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con tre ordinanze di analogo tenore (R.O. nn. 113 a 115 del 2001) – emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto l’annullamento di provvedimenti di esclusione, di talune insegnanti, dalla sessione riservata per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); norma che – ai fini della maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente per l’ammissione alla predetta sessione – prende in considerazione il solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali, ovvero negli istituti e scuole secondarie legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole elementari parificate; senza menzionare le scuole elementari autorizzate, nelle quali avevano prestato servizio le ricorrenti;
che il giudice a quo, nell’escludere che la disposizione, in ragione del carattere eccezionale e derogatorio, sia tale da consentire un'”interpretazione estensiva”, atta a ricomprendere anche le fattispecie al suo esame, ritiene che la stessa violi l’art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che hanno prestato servizio nella scuola non statale parificata e coloro che hanno prestato servizio nella scuola elementare autorizzata, reputando, al tempo stesso, inciso anche l’art. 97 della Costituzione, in riferimento al principio di buona amministrazione;
che si sono costituite, innanzi alla Corte, le ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
Considerato che i giudizi in epigrafe, analoghi per oggetto e per profili proposti, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronunzia;
che, quanto alla questione prospettata, risulta evidente la differenza tra le scuole elementari parificate e quelle elementari autorizzate, dal momento che, pur essendo entrambe dette scuole annoverabili tra gli istituti non statali, solo le scuole elementari parificate sono rette da un regime concessorio che le assimila ad ogni effetto legale (art. 344 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) – e, segnatamente, per i profili pubblicistici concernenti l’adozione dei programmi delle attività didattiche e il rilascio dei titoli di studio – alle scuole elementari statali, tanto che sono tenute ad adottare lo stesso “ordinamento” (art. 346 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
che la norma censurata rappresenta, comunque, una disposizione transitoria, valevole – come risulta anche dai lavori preparatori della legge n. 124 del 1999 – ai limitati e contingenti fini di integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ragione di una discrezionale scelta legislativa di provvista di personale insegnante, volta a dar rilievo al possesso di esperienze didattiche acquisite in ambiti interni o quanto meno assimilabili a quelli statali;
che, per i motivi anzidetti, la disposizione censurata non comporta violazione dei parametri costituzionali evocati, non potendo considerarsi irragionevole, né contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio effettuato dai docenti presso le scuole elementari parificate rispetto a quello reso nelle scuole elementari autorizzate;
che, pertanto, la questione deve ritenersi manifestamente infondata.

P.Q.M

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.