Corte di Cassazione. Sezioni Unite. Ordinanza 9 settembre 2010, n. 19247: "Potere dell'amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico: difetto di giurisdizione del giudice ordinario".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. SENESE Salvatore – Presidente di sezione –
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –
Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. SALMÈ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7613/2003 proposto da:
P.B., K.E., B.L.,
K.T., S.I., G.M.T.,
H.E., T.J., H.B.,
H.H., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PACIFICI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato HOFER Peter, per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato COSTA Michele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VON GUGGENBERG RENATE, LARCHER MARIA, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.U.D.E.E., SUDTIROLER JUGENDRING, INTENDENZA SCOLASTICA TEDESCA, DIREZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TEDESCA E LADINA;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1935/2001 del TRIBUNALE di BOLZANO;
udito l'avvocato Michele COSTA;
udita la relazione della causa svolta nella c.c. del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALMÈ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale CICCOLO, il quale chiede che le Sezioni unite civili della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
che B.P. e altri, in epigrafe indicati, con atto di citazione del 28 novembre 2001 hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Bolzano il Sudtiroler Jugendring, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Intendenza scolastica tedesca, la Direzione per la formazione professionale tedesca e ladina chiedendo: a) la condanna del Suidtiroler Jugendring a omettere la pubblicizzazione, la distribuzione e la divulgazione nelle scuole di due opuscoli di informazione sessuale, intitolati "infoboys" e "infogirls", della cui imminente pubblicazione la stampa aveva dato notizia; b) il divieto per la Provincia autonoma di Bolzano, l'Intendenza scolastica tedesca e la Direzione per la formazione professionale tedesca e ladina di distribuire i predetti opuscoli nelle scuole e nei centri giovanili;
che gli attori hanno dedotto che i comportamenti dei convenuti dei quali chiedevano l'inibizione ledevano i propri diritti soggettivi di genitori a educare i propri figli senza interferenza delle strutture pubbliche;
che il Sudtiroler Jugendring e la Provincia autonoma di Bolzano hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che gli attori hanno chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione per affermare la giurisdizione dell'a.g.o.;
che la Provincia di Bolzano, con controricorso illustrato con memoria, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e che il Procuratore generale concluso negli stessi termini.
che queste sezioni unite, in fattispecie analoga (Cass. n. 2656/2008), hanno già affermato che, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, sostituito dalla L. n. 205 nel 2000, art. 1 (nel testo risultante dalla sentenza della corte costituzionale n. 204 del 2004) spetta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulla domanda di carattere inibitorio consistente nel divieto di impartire lezioni di educazione sessuale agli alunni di una scuola investendo tali domande il potere dell'amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico;
che per la stessa ragione è stata affermata (Cass. n. 15614/2006) la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di un genitore che ha contestato la legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche; che non sono state indicate né comunque risultano ragioni per discostarsi dall'orientamento indicato.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Rimette le parti davanti al Tribunale amministrativo regionale di Bolzano.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della Provincia autonoma di Bolzano, con Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2010