Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Maggio 2008

Ordinanza 08 maggio 2008, n.707

TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707: “Sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III

nelle persone dei Signori:
Domenico Giordano, Presidente
Pietro De Berardinis Ref., relatore
Raffaello Gisondi, Referendario
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell’8 maggio 2008

Visto il ricorso n. 804/2008 proposto da: […] tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ileana Alesso, Marilisa D’Amico e Vittorio Angiolini e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, Galleria del Corso 1

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pio Dario
Vivone e M. Emilia Moretti e con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, in Milano, via Filzi 22

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del decreto del Direttore Generale della D.G. Sanità n. 327 del 22 gennaio 2008, recante “Atto di indirizzo per la attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”;
– della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/006454 del 22 gennaio 2008;
– di ogni atto antecedente e presupposto, esecutivo, attuativo e comunque connesso.

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dalla Regione Lombardia, nonché i documenti da questa depositati;
Visti tutti gli atti di causa;
Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis ed uditi, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si manifesta fornito di fumus boni juris, atteso che i provvedimenti gravati appaiono prima facie adottati in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sotto questo secondo profilo, lì dove attribuisce allo Stato la potestà di dettare la disciplina di principio in materia di tutela della salute);
Considerato, inoltre, che la l. n. 194/1978 non pare lasciare alcun spazio ad interventi di normazione amministrativa o comunque di stampo amministrativo,
Rilevato, ancora, che risulta prima facie sussistente anche il periculum in mora, per le conseguenze in tema di aggravamento dei rischi di responsabilità professionale a carico dei ricorrenti, derivanti dagli atti impugnati;
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, li 8 maggio 2008