Ordinanza 06 novembre 1996
Pretura Circondariale di Avezzano. Ordinanza 6 novembre 1996: “Vilipendio alla religione e reato di turpiloquio”
(Omissis)
MOTIVAZIONE
1. — A seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 367 del 1994, per la cui proposizione l’imputato era stato ritualmente restituito nel termine, C. M. era tratto a giudizio di questo Pretore, per rispondere dei reati in epigrafe indicati. (Omissis).
3.— Al capo B) della rubrica si contesta all’imputato di aver “bestemmiato in pubblico il nome di Dio e della Madonna”.
Il reato (p. e p. dall’art. 724 c.p.) è estinto per prescrizione. Esso, punito con la sola ammenda, risulta infatti, dall’imputazione, commesso il 12 agosto 1993, e da allora è decorso il complessivo termine triennale di cui agli artt. 157 n. 6 e 160, ultimo comma,ultima parte, c.p.. Va pertanto immediatamente pronunciata la relativa declaratoria, limitatamente peraltro alla bestemmia nei confronti di Dio.
In relazione alla bestemmia nei confronti della Madonna, va invece preso atto che la Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995 n. 440, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale — per contrasto con l’art. 3 Cost. (che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza discriminazioni di religione) e con l’art. 8 Cost. (che sancisce l’uguale libertà di tutti i culti) — dell’art. 724, comma primo, c.p., limitatamente alle
parole e “i Simboli o le Persone venerati nella religione di Stato”, sul presupposto che siffatta parte della norma, nell’assicurare protezione penale alla sola religione cattolica(differentemente dalla prima parte, riferibile alla Divinità senza ulteriori specificazioni,indipendentemente quindi dalla sua riconducibilità a questa o a quella religione), differenzia irrazionalmente la tutela penale del sentimento religioso a seconda della fede professata. Per
effetto di tale pronuncia, poiché la Madonna è per la religione cattolica «Persona venerata a, strettamente collegata alla Divinità come Madre di Dio, ma non confondibile con essa, l’offesa empia nei suoi riguardi non integra più nel nostro ordinamento la contravvenzione de qua. Da quest’ultima, per siffatta offesa, l’imputato va assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, formula che prevale su quella di prescrizione a norma dell’art.129, comma 2, c.p.p.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui sopra, e della ristretta configurazione del reato di bestemmia che ne discende, è peraltro lecito ora interrogarsi sull’ambito di operatività dell’art. 726, comma 2, c.p. (che sanziona penalmente chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, usi un linguaggio contrario alla pubblica decenza).
In proposito, deve osservarsi che tra le due fattispecie non esisteva (e non esiste)rapporto di specialità in senso logico-formale, che postula l’esatta contenenza degli elementi della figura normativa speciale (nell’ipotesi,la bestemmia) nella figura generale (nell’ipotesi, il turpiloquio). Che siffatta necessaria contenenza in astratto non possa ravvisarsi è reso palese dall’esegesi storica, i1 codice penale Zanardelli non prevedeva il reato di bestemmia, ed il relativo fatto era ritenuto, in dottrina e giurisprudenza, non punibile (fino all’avvento del T.U. di pubblica sicurezza 6 novembre 1926 n. 1848, che all’art. 232 ne reintrodusse nell’ordinamento generale l’incriminazione) se non nei casi in cui esso integrasse turpiloquio (sanzionato d’all’art. 490 di quel testo normativo), casi rimasti peraltro isolati nell’applicazione pratica. Autorevole dottrina, coeva al codice vigente, ammette addirittura il concorso di reati, ancorché nell’unico fatto, tra bestemmia e turpiloquio, osservando che per bestemmiare non è necessario offendere anche la pubblica decenza (concorso la cui ipotizzata configurabilità, che peraltro non tiene conto del principio dell’assorbimento quale criterio risolutore del conflitto tra le due norme, vale comunque ad escludere la specialità tra le medesime). A ciò si aggiunga il dato testuale, per cui l’incriminazione della bestemmia, sia pure sotto un profilo marginale, si presenta contenutisticamente più estesa di quella sul turpiloquio, abbracciando la prima le condotte commesse “pubblicamente”, ossia in ambiti più ampi (cfr. art. 266, ultimo comma, c.p.) rispetto al “luogo pubblico o aperto al pubblico” entro cui è confinato il reato di turpiloquio.
Ciò detto, è da ritenersi che, in concreto, nell’attuale contesto storico-sociale dell’Italia, la massima parte delle offese empie, già riconducibili alla parte caducata dell’art. 724 c.p., saranno sussumibili, quali manifestazioni verbali di inciviltà, tali da menomare i principi minimi della costumatezza, della pudicizia e del decoro, come avvertiti attualmente dalla popolazione, nella sfera di applicazione dell’art. 726 s.p.
L’indagine concreta di cui sopra — necessaria in quanto in rubrica, contrariamente somma agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non erano specificate le parole oltraggio, né si offrivano elementi per ricostruirle o individuarle — non era possibile nel presente giudizio, ove ogni attività istruttoria è risultata preclusa per l’intervento della causa estintiva.
A ben guardare, peraltro, nel caso di specie, quand’anche tale indagine fosse stata effettuata, non sarebbero residuati margini per l’operatività dell’art. 726 c.p., norma che, rispetto alla bestemmia, dopo Corte Cost. n. 440 del 1995, può venire a svolgere un ruolo sussidiario (servendo a completare ed integrare l’altra, reprimendo fatti affini che in questa ormai più non rientrano), ma non certo concorrere, in omaggio al già richiamato principio di assorbimento, con quella; con la conseguenza che, ogniqualvolta un’unica condotta sia connotata da offese empio dirette (anche e non solo) verso la Divinità, il disvalore penale di quella condotta sarà esclusivamente contrassegnato dall’art. 724 cp.
(Omissis)
Autore:
Pretura
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Bestemmia, Tutela penale, Vilipendio, Libertà dei culti
Natura:
Ordinanza