Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Luglio 2006

Ordinanza 05 marzo 1971

Pretura di Sapri. Ordinanza 5 marzo 1971: “Religione dello Stato e principio costituzionale di uguaglianza”

Pret. Esposito – imp. E.

(Omissis). — Rilevato in fatto che in data 6 ottobre 1970 tale B. A. veniva denunziato all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Vibonati per aver pubblicamente bestemmiato la Madonna;
che nei confronti dell’E. veniva emesso decreto penale di condanna alla pena dì L. 8000 di ammenda per la contravvenzione prevista dall’art. 724 del codice penale;
che avverso tale decreto il prevenuto proponeva rituale e tempestiva opposizione;
che all’odierno dibattimento la difesa dell’imputato ha preliminarmente sollevato l’eccezione di incostituzionalità della norma in esame in relazione agli artt. 8 e 19 della Costituzione.
Considerato in diritto che il I comma dell’art. 724 del codice penale prevede e punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro la Divinità o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato;
che per religione dello Stato deve intendersi la sola religione Cattolica apostolica romana così come fu stabilito dalla disposizione dell’art. r del trattato del Laterano (L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello statuto del Regno del 4 marzo 1848 per il quale la Religione cattolica apostolica ro¬mana è la sola religione dello Stato);
che nessuna disposizione della Costituzione stabilisce direttamente o indirettamente una qualsiasi posizione di ufficialità della religione cattolica, né una qualsiasi situazione legale di preminenza o di privilegio o di maggiore protezione di essa nel confronti di ogni altra;
che, invece, la disposizione prevista dall’art. 724, I comma del codice penale appresta per la sola religione cattolica una speciale tutela penale con evidente lesione dei principi di uguaglianza e di libertà dei cittadini e dei culti sanciti dagli articoli 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, disposizioni queste che non pongono, invero, alcuna riserva, in favore di una religione determinata, alla pienezza dei diritti di libertà da esse garantiti a tutti e che non fanno alcun riferimento esplicito o implicito alla preminenza di una confessione religiosa rispetto alle altre;
che per l’art. 3 della Costituzione tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza discriminazioni religiose;
che per il successivo art. 8 “tutte le religioni sono egualmente libere dinanzi alla legge”;
che detta disposizione va interpretata nel senso che le confessioni religiose non solo devono essere in grado, tutte in eguale misura, di esercitare senza interferenza il loro culto ma che devono, altresì, essere difese nello stesso identico modo da ogni genere di possibili offese (qual è la bestemmia) in quanto eguale libertà importa eguale protezione;
che l’art. 19 della Costituzione — diretta e specifica applicazione alla materia religiosa del più generale principio sancito dall’art. ai della Costituzione — riconosce a tutti il diritto dì professare liberamente la propria fede religiosa, dì farne propaganda e di esercitarne il culto e con ciò intende estendere ai fedeli di ogni religione una stessa protezione da ogni turbamento della loro coscienza causato da offese alla fede da essi professata;
che l’ineguale protezione accordata dalla legge penale (nella specie dall’art. 724 del codice penale) alle varie confessioni religiose non può e non deve essere giustificata dal numero più o meno grande degli appartenenti alle confessioni stesse, e quindi, nessuna rilevanza può avere, sotto tale aspetto, il puro fatto statistico che la religione cattolica sia la religione professata da gran parte del popolo italiano, perché la mera circostanza della maggiore diffusione della religione cattolica non vale, evidentemente, a legittimare una lesione dei principi, dianzi precisati, di parità, di eguale libertà e di eguale misura di protezione accordata dalla Costituzione alle confessioni religiose come tali ed ai singoli fedeli;
che, anzi, tali principi costituzionali vanno intesi proprio a garanzia e a tutela delle minoranze;
che, d’altro lato, l’affermazione secondo cui la religione cattolica è professata nello Stato italiano dalla “quasi totalità dei cittadini italiani” e che il sentimento religioso collettivo si identifichi con il sentimento religioso cattolico, appare oggi, alla luce di recenti e numerosi avvenimenti, quanto mai discutibile;
che proprio le stesse commissioni cattoliche post-conciliari hanno avvertito, sulla base dei principi affermati dal Concilio Ecumenico Vaticano II, l’esigenza di adeguare l’art. 724 del codice penale ai nuovi precetti costituzionali;
che, in definitiva, l’eguale misura di protezione alle confessioni come tali e ai singoli fedeli discende non solo dalla lettura ma anche dallo spirito della Costituzione con la quale l’art. 724 del codice penale, per i motivi su esposti, appare in contrasto;

P.q.m.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, dichiara non manifestamente infnodata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell’imputato.
Sospende il procedimento penale a carico di E. A. e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 724.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all’imputato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lagonegro e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.