Ordinanza 03 febbraio 2015
Tribunale di Bologna. Ordinanza 3 febbraio 2015: "Impianto di embrioni crioconservati da 19 anni a quattro anni dalla morte del coniuge".
Dott. Maltilde Belli Presidente
Dott. Bianca Maria Gaudioso Giudice
[…] con l'Avv. Vitiello Boris
e
Azienda Ospedaliera […]
RECLAMATA
quindi, congelati, sempre sulla scorta del consenso espresso da entrambi i coniugi.
Gli embrioni venivano poi conservati a cura delio stesso Policlinico fino alla morte di […] avvenuta […] 2011; dunque, tali embrioni non potevano essere affatto considerati abbandonati dai coniugi, i quali, a più riprese (di cui l'ultima nel luglio 2010), continuavano a manifestare la loro volontà in previsione di un futuro impianto degli stessi.
Pertanto, a norma delle predette linee guida, in caso di embrioni crioconservati, ma non abbandonali, la donna ha sempre il diritto di ottenerne il trasferimento.
Le suddette linee guida, peraltro, non stabiliscono limiti di sorta a tale facoltà, la quale dipende, secondo la lettera della normativa, dalla volontà esclusiva della donna
(non essendo in alcun modo richiesto il consenso del marito o dì altri soggetti).
Né, d'altra a parte, diverso significato può essere attributo alle suddette linee guida, risultando la disposizione tn esame chiara e scevra da ogni dubbio interpretativo.
Come intatti più volte espresso anche dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma dì legge sia sufficiente ad individuarne, in modo preciso ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere ad altri criteri ermeneutici, ivi compreso quello sussidiario costituito dalla ricerca della mens legis (si veda in argomento, Cass. Sez. 1,24681/2013, Cass. Sez, L.12136/2011).
Di conseguenza, la reclamante, sotto tale profilo, ha il pieno diritto di ottenere l'impianto degli embrioni venuti in essere.
Peraltro, le suddette lince guida sono state emesse, come già detto, proprio sulla base della L.40/2004, e precisamente dell'art. 7, e, quindi, devono considerarsi non frutto
di autonoma fonte sub legislativa, ma di normativa di rango primario, in quanto fatte proprie, tramite la tecnica del rinvio, dalla stessa fonte legislativa.
Si tratta, infatti, di una normativa emanata ad hoc ed avente un'applicazione specifica, ossìa il regolamento delle procedure di fecondazione assistita iniziate prima della
L. 40/2004 e non ancore terminate.
Tale'disciplina, pertanto, in base al noto princìpio di specialità, ben può prevalere sulla normativa generale di cui alla L.40/2004, stabilendo una regolamentazione
particolare volta a normare un nucleo specìfico di situazioni (ossia, le procedure di fecondazione assistita incominciate prima dell'entrata in vigore della L.40/2004).
Inoltre, si deve far presente che l'espressione "trasferimento degli embrioni" di cui la donna ha il diritto in via esclusiva, deve correttamente intendersi quale impianto
degli stessi all'interno del suo corpo, visto che la stessa L.40/2004, ogni volta che richiama la suddetta locuzione, le attribuisce il predetto significato (e non quello di
DEPOSITATA il 3 febbario 2015
Autore:
Tribunale Civile
Dossier:
Libertà religiosa, Famiglia e Religione, Laicità dello Stato, Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Strutture sanitarie, Maternità, Fecondazione in vitro, Embrioni crioconservati, Fecondazione assistita, Morte del coniuge
Natura:
Ordinanza