Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Giugno 2007

Ordinanza 03 dicembre 2004, n.5822

Consiglio di Stato. Sezione Sesta. Ordinanza 3 dicembre 2004, n. 5882: “Voto del docente di religione determinante ai fini dello scrutinio finale”.

In OLIR: TAR Emilia-Romagna. Sentenza 8 settembre 2004, n. 325 (I grado)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta

composto dai Signori:

Pres. Claudio Varrone
Cons. Sabino Luce
Cons. Carmine Volpe
Cons. Giuseppe Minicone
Cons. Lanfranco Balucani Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 03 Dicembre 2004.

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da: C.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti FLAVIO LA GIOIA e STEFANO ZUCCHI
con domicilio eletto in Roma VIA DELLA GIULIANA, 72 presso FLAVIO LA GIOIA

contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO STATALE GIA DOMENICO ROMAGNOSI non costituitisi;

e nei confronti di:

– BAVAGLI LUIGI Q.RESP.SETT.INS.DIOCESI PIACENZA BOBBIO non costituitosi;

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA – PARMA n. 325/2004, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE CLASSE SUPERIORE;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv. ZUCCHI.

Ritenuto che ad una sommaria delibazione il motivo di gravame prospettato nei confronti del’impugnato giudizio di non ammissione appare assistito da un consistente “fumus boni iuris”, non ritenendosi che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasformi in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini della votazione finale;

P.Q.M.

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 10281/2004) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.