Ordinanza 02 ottobre 2003, n.17087
Corte di Cassazione. Sezioni unite civili. Ordinanza 2 ottobre 2003, n. 17087: “Giurisdizione in caso di non coinvolgimento di aspetti relativi all’organizzazione di un ente pubblico attraverso cui opera uno Stato estero per il perseguimento dei suoi fini istituzionali”.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO – Primo Presidente f.f. –
Dott. Vittorio DUVA – Presidente di Sezione –
Dott. Erminio RAVAGNANI – Consigliere –
Dott. Giovanni PAOLINI – Consigliere –
Dott. Francesco SABATINI – Consigliere –
Dott. Enrico ALTIERI – Consigliere –
Dott. Ugo VITRONE – Consigliere –
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI – Consigliere –
Dott. Guido VIDIRI – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA (A.C.I.S.M.O.M.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARTURO MARESCA, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente –
contro
SANTINI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIPALA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso; – controricorrente –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 207748-02 del Tribunale di ROMA;
uditi gli avvocati Arturo MARESCA, Aldo SIPALA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02-10-03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice italiano, con le conseguenze di legge.
Fatto
Con ricorso al Tribunale di Roma Stefano Santini, membro della Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM), chiedeva che venisse dichiarata illegittima e, pertanto, annullata la revoca della 14 mensilità e dell’accollo dei contributi previdenziali, disposta unilateralmente dalla suddetta Associazione con delibera del 7 giugno 2000 e che venisse ordinata alla stessa di ripristinare il preesistente trattamento economico, con la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma specificata in ricorso (o di altra somma da ritenersi dovuta), oltre al danno da svalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione dei singoli crediti.
Premetteva il ricorrente di essere dipendente della ACISMOM e di essere stato addetto al Nucleo Permanente di Mobilitazione (NPM), struttura dell’ACISMOM, il cui compito consiste nel richiamo in servizio, in caso di mobilitazione degli associati, e nell’impiego, rifornimento, manutenzione e custodia dei materiali.
Il personale dell’ACISMOM godeva dal 1 gennaio 1974 della 14 mensilità e sin dall’agosto 1962 dell’esenzione dai contributi previdenziali ed assistenziali per essere gli stessi a carico dall’Associazione giusta un precedente accordo. Detti benefici erano stati però con la già ricordata delibera del 7 giugno 2000 illegittimamente revocati Dall’ACISMOM e sostituiti con due assegni ad personam destinati ad assorbire “i futuri aumenti salariali di qualsivoglia natura fino a concorrenza”.
Si costituiva in giudizio l’ACISMOM, che spiegava regolamento preventivo di giurisdizione con il quale chiedeva a questa Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice dell’ordinamento melitense.
A tale riguardo deduceva che il Sovrano Ordine di Malta è ente di diritto internazionale e che le immunità di cui gode (tra le quali quella tributaria e giurisdizionale) si estendono anche agli enti pubblici, e quindi anche all’ACISMOM, per mezzo dei quali l’Ordine persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche. Aggiungeva ancora che all’interno dell’ACISMOM era stato fondato nel 1887, sulla scia delle società di soccorso previste dalla Convenzione di Ginevra del 1863, il Corpo militare, che aveva come scopo quello di soccorrere i feriti di guerra ed, in tempo di pace, di svolgere attività di assistenza alla, popolazione civile in caso di calamità (ad esempio: inondazioni, terremoti, ecc.), o, in generale, in circostanze temporanee di pubblica necessità, come recita l’art. 7, l. 4 gennaio 1938 n. 23.
Nel frattempo, avendo l’ACISMOM iniziato a differenziare la propria attività, con il creare tra l’altro ambulatori ed un ospedale, accanto al Corpo militare con il suo nucleo permanente, si erano venute a creare strutture completamente diverse, a carattere integralmente civile. Solo all’interno delle strutture sanitarie dell’ACISMOM, convenzionate con lo Stato italiano, ed in relazione ai contratti di lavoro stipulati con il personale medico o paramedico, era stata eccezionalmente riconosciuta dalla Corte di Cassazione la giurisdizione del giudice italiano in ragione della ritenuta rinuncia, da parte dell’Associazione, della immunità giurisdizionale per le relative controversie.
A diversa regolamentazione era invece assoggettato il personale militare, che non era assunto come il personale della sanità con un regolare contratto di lavoro dipendente (modellato sui contratti collettivi della sanità e che era regolato alla stessa stregua dell’esercito italiano, di cui il corpo stesso doveva considerarsi ausiliario, in base alla legge n. 23 del 1938.
Nè per addurre la giurisdizione del giudice italiano poteva in contrario addursi il carattere meramente patrimoniale della controversia, perché la risoluzione della stessa avrebbe comportato un sindacato,un controllo (ed addirittura un annullamento) degli atti di autorganizzazione interna dell’ACISMOM, dotati dello stesso vigore autoritativo, all’interno dell’ordinamento melitense, di quelli italiani all’interno dell’ordinamento statale.
Resiste con controricorso Francesco Dissennati.
Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni.
L’ACISMOM ha depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.
Diritto
1. La questione di giurisdizione sottoposta dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta a queste Sezioni Unite attiene ad un giudizio instaurato davanti al giudice ordinario da un componente del Nucleo Permanente di mobilità (NPM) del Corpo Militare dell’Associazione al fine di ottenere, come si è detto, il pagamento della 14 mensilità e della somma corrispondente ad un accollo contributivo, che il ricorrente ha qualificato come “equivalente ad un superminimo”.
Più specificamente queste Sezioni Unite sono chiamate a decidere se in detta controversia la giurisdizione vada riconosciuta allo Stato Italiano, come assume il lavoratore, o se invece debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice dell’ordinamento melitense. 2. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la posizione di soggetto di diritto internazionale mantenuta nell’ordinamento giuridico italiano dal Sovrano ordine di Malta, con la conseguente immunità dalla giurisdizione del giudice italiano.
Tale immunità si estende anche a quegli enti di diritto pubblico, parimenti dotati di soggettività internazionale, come appunto l’ACISMOM, attraverso i quali l’Ordine di Malta persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 18 marzo 1999 n. 150; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 1993 n. 2415; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1974 n. 1653).
Il Sovrano Ordine di Malta è stato, così, ritenuto in tutto equiparato, anche se privo di territorialità, ad uno Stato estero, con il quale l’Italia ha normali relazioni diplomatiche, sicché al detto Ordine compete lo stesso trattamento giuridico spettante a detti Stati stranieri ed a favore dei quali è stata riconosciuta – relativamente all’attività concernente l’attuazione dei loro fini pubblici – l’esenzione dalla giurisdizione, estesa anche a quegli enti volti a perseguire anche se indirettamente i suddetti fini (cfr. sul punto: Cass., Sez. Un., 12 giugno 1999 n. 331).
Anche in dottrina deve ormai considerarsi pressoché unanime l’assunto secondo cui l’Ordine di Malta gode di prerogative sovrane e l’ACISMOM riveste la natura di ente pubblico melitense.
Al fine però di contemperare l’esigenza di assicurare il riconoscimento delle prerogative proprie di uno Stato estero e la tutela dei diritti dei cittadini italiani lavoratori, la giurisprudenza di questa Corte – in linea anche su detto punto con le opinioni condivise dalla dottrina internazionalistica – ha abbandonato la tesi della “immunità diffusa”, secondo cui lo Stato straniero è immune dalla giurisdizione straordinaria in ogni caso; ed ha accolto, invece, il principio della “immunità ristretta o relativa”. Alla stregua di detto principio – in applicazione di una regola consuetudinaria di generale applicazione, recepita dall’ordinamento italiano in virtù del richiamo dell’art. 10 Cost. – l’esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi per oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliare delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dal dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni( cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 15 maggio 1989 n. 2329; Cass., Sez. Un., 3 agosto 2000 n. 531 in motivazione) In altri termini, al fine dell’esenzione dalla giurisdizione del giudice nazionale è richiesto che l’esame e l’indagine sulla fondatezza della domanda dei lavoratori non comporti apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale detto Stato opera per perseguire anche in via indiretta le sue finalità istituzionali), espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione, vigendo in tali casi il principio generale “par in parem non habet jurisdictionem”.
Su tali presupposti è stata esclusa la giurisdizione del giudice nazionale nel caso di domanda diretta alla reintegrazione nel posto di lavoro, investendo detta pretesa in via diretta l’esercizio di poteri pubblicistici dell’ente straniero, anche per gli effetti della decisione sulla valutazione del codice deontologico e disciplinare posto sovente alla base del licenziamento (cfr. su tale fattispecie:
Cass., Sez. Un., 8 giugno 1994 n. 5565 cui adde Cass., Sez. Un., 18 novembre 1992 n. 12315). E, sempre sul presupposto che venga ad incidere sui poteri organizzativi dello Stato estero, è stata esclusa dalla giurisdizione del giudice nazionale la domanda di qualifica superiore, con contestuale più favorevole trattamento economico, comportando detta domanda valutazioni e apprezzamenti strettamente inerenti – segnatamente quando si tratti di mansioni fiduciarie – ai poteri di autorganizzazione dell’ente straniero (cfr.
Cass., Sez. Un., 16 novembre 1990 n. 145, relativa alle prestazioni di un addetto ad ufficio stampa di ambasciata, cui adde Cass., Sez.
Un., 9 settembre 1997 n. 8768, riguardante la domanda di migliore inquadramento avanzata da collaboratrice, con notevole margine di autonomia, dell’ufficio pubblicazione dell'”Ecole francaise de Rome”).
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in tutti quei casi in cui le domande avanzate rimangono – come nella fattispecie oggetto dell’esame di questa Corte – limitate al trattamento economico e non coinvolgono in alcun modo questioni relative all’organizzazione dell’ente.
Nè per andare in contrario avviso può addursi che i componenti del Nucleo Permanente del Corpo Militare esercitano attività di indubbia natura pubblicistica in quanto detti aspetti – come è stato più volte precisato – non sono in alcun caso coinvolti dalle domande proposte nel giudizio ma costituiscono un riflesso delle Convenzioni (stipulate dall’ACISMOM con lo Stato italiano) aventi ad oggetto i rapporti tra la stessa ACISMOM ed i dipendenti addetti al Nucleo Permanente Effettivo.
Va pertanto rigettato il ricorso e dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese della presente fase processuale.
Autore:
Corte di Cassazione - Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti religiosi, Giurisdizione, Assistenza, Rapporto di lavoro, Contributi previdenziali, Immunità, Enti confessionali, Lavoratore dipendente, Soggetti di diritto internazionale
Natura:
Ordinanza