Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Settembre 2007

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

TAR Veneto. Ordinanza 2 novembre 2006, n. 3631: “Idoneità all’insegnamento della religione cattolica”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso 2150/2004, proposto da M. C. T., rappresentata e difesa dagli avv. ti Fortunati e Mirate, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia Mestre, via Einaudi 15,

contro

l’Amministrazione della pubblica istruzione, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

e nei confronti

di S. C., non costituita in giudizio;

per l’annullamento del decreto 11 maggio 2004, prot. n. 1218/B12/DG/Area 3, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, area 3, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso riservato per titoli ed esami per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’istruzione;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 12 ottobre 2006 – relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci – l’avv. Mirate per la ricorrente e l’avv. dello Stato Bonora per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Nel febbraio 2004, il Ministero dell’istruzione indisse concorsi riservati per esami e per titoli, finalizzati all’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica.
C. T. chiese di parteciparvi; ne venne tuttavia esclusa con decreto 11 maggio 2004 n. 1218/B12/DG/Area 3, del direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
Secondo la motivazione del provvedimento, invero, essa non avrebbe posseduto uno dei requisiti specifici di ammissione, e cioè, ex art. 2 del bando, il riconoscimento d’idoneità, “di cui al numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale all’accordo firmato a Roma il 18/02/1984”, rilasciato cioè dall’Autorità ecclesiastica agli insegnati di religione cattolica: e, per tale carenza, l’art. 5, VI comma, dello stesso bando, prevedeva espressamente l’esclusione dalla procedura.
La T. ha allora proposto avverso tale determinazione il ricorso in esame: la Sezione ha accolto la correlata istanza cautelare con l’ordinanza 782/04.
Riammessa così al concorso, l’interessata risulta averlo superato, venendo poi iscritta con riserva – cioè condizionatamente all’esito della causa – nella graduatoria finale.
Nel giudizio si è costituita l’Amministrazione dell’istruzione, allegando ad un controricorso di forma la relazione dell’Amministrazione e chiedendo la reiezione del ricorso.

DIRITTO

1.1. Nei tre successivi motivi, il ricorso afferma che l’Amministrazione con la sua condotta avrebbe violato sotto diversi profili le prescrizioni del bando e, in particolare, gli artt. 2 e 5.
Secondo la T., invero, le disposizioni vigenti sull’insegnamento della religione cattolica presso le scuole pubbliche prevedono che i relativi incarichi, di durata annuale, sono conferiti dall’Autorità scolastica a docenti già riconosciuti idonei dall’Autorità ecclesiastica.
Tali incarichi sarebbero poi confermati automaticamente, ed il mancato rinnovo potrebbe essere determinato o per effetto di diverse intese, intervenute con l’ordinario diocesano, oppure per il venir meno delle condizioni e requisiti per la nomina, in primo luogo dell’idoneità, la quale può essere revocata solo dallo stesso vescovo con specifico atto.
Ora, prosegue il ricorso, nella domanda di partecipazione la T. aveva dichiarato d’aver tenuto l’insegnamento della religione cattolica presso diversi istituti negli anni scolastici 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 2000/01, attestando così possedere fin dal 1995 l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica.
E poiché tale idoneità “non è stata revocata”, seguita il ricorso, “la signora T. era (ed è tuttora) in possesso del riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento alla religione cattolica”: essa avrebbe, cioè, il requisito sostanziale richiesto, la cui pretesa mancanza è stata posta a fondamento della sua esclusione dal concorso.

1.2. Per vero, osserva il Collegio, il modello per la domanda di partecipazione prevede che il candidato dichiari di possedere “la certificazione del riconoscimento di idoneità … rilasciata dall’ordinario della diocesi soprindicata” – per la T. quella di Padova – scegliendo, mediante barratura, tra l’idoneità per la scuola dell’infanzia, ovvero elementare o, ancora, secondaria.
Come anche rilevato dall’Amministrazione nelle sue difese, la T. non effettuò in realtà alcuna scelta, ma allegò al modulo una dichiarazione, affermando di trovarsi nell’impossibilità di consegnare il certificato d’idoneità (che, peraltro, non era in quella fase richiesto), in quanto “l’istanza inviata alla Curia di Padova al fine del rilascio del suddetto attestato” – essa pure allegata alla domanda di partecipazione, e di pochi giorni antecedente – “ non ha avuto a tutt’oggi alcun riscontro”.
Nella stessa dichiarazione la T. soggiungeva altresì come, innanzi al giudice del lavoro di Venezia, pendesse un giudizio, da essa promosso “al fine di accertare l’illegittimità del mancato rinnovo alla stessa del contratto per l’insegnamento della religione per gli anni scolastici 2002/03 e 2003/04”: processo nel quale “si discute anche in ordine all’idoneità all’insegnamento della religione della sottoscritta, idoneità rilasciata dalla Curia e mai formalmente ritirata”.

1.3. In effetti, nell’atto introduttivo del giudizio proposto innanzi al giudice ordinario, qui depositato dall’Amministrazione resistente, si legge che la T. avrebbe ricevuto “una missiva, inviata dall’Ordinario Diocesano … con la quale le veniva comunicata la volontà della Curia di non riconfermarla nell’insegnamento della religione, senza peraltro alcuna dichiarazione formale di revoca e comunque senza fare riferimento all’eventuale venire meno dei presupposti per l’idoneità all’insegnamento, tramite quindi un atto del tutto privo di motivazione e pertanto non idoneo allo scopo”.

2.1. Invero, questo Collegio ignora se la causa pendente innanzi al giudice ordinario si sia conclusa, e con quale esito; né è stata depositata nel presente giudizio la “missiva” sopra citata: la quale peraltro, secondo quanto testé esposto, potrebbe anche prestarsi a diverse interpretazioni.
2.2. Sulla base degli elementi sin qui compendiati, comunque, non si può stabilire con certezza se la ricorrente, al momento in cui (8 marzo 2004) presentò la domanda di partecipazione alla procedura, disponesse o meno della pur necessaria idoneità canonica, e ciò rende opportuno lo svolgimento di attività istruttoria, la quale, ad avviso del Collegio, deve necessariamente consistere in una richiesta di chiarimenti all’Autorità ecclesiastica competente.
2.3. Invero, senza necessità di verificare in termini generali quale sia il grado di cooperazione che gli Enti della Chiesa cattolica devono prestare ai giudici italiani, non pare revocabile in dubbio che, nella specifica materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il Protocollo già citato impegni l’Autorità civile a consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti graditi all’ Autorità ecclesiastica.
Tanto peraltro comporta, ad avviso del Collegio, che quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la Scuola possa adempiere tale onere, e sembra al Collegio che tale collaborazione ben si possa concretizzare nel coadiuvare il giudice chiamato a stabilire, in sostanza, se, in una particolare fattispecie, la l’Amministrazione scolastica abbia correttamente attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica.
2.4. Pertanto, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invita la Curia episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ogni utile documento, accompagnato dagli opportuni chiarimenti, idoneo a stabilire se a M. C. T., nata a Dolo (Venezia) il 5 agosto 1968, sia stata revocata dalla stessa Curia, ed eventualmente in quale forma ed in quale data, l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria.
Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, sospesa ogni ulteriore decisione sul rito, sul merito e sulle spese, invita la Curia episcopale di Padova a depositare la documentazione richiesta in motivazione presso la segreteria della Sezione, entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Fissa, ex art. 44, III comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, la nuova udienza di trattazione del presente ricorso alla prima utile udienza del mese di marzo 2007, riservando la comunicazione della data a successivo decreto presidenziale.
Spese al definitivo.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 12 ottobre 2006.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 2 novembre 2006