Ordinanza 02 agosto 2002
Tribunale di Salerno. Ordinanza 2 agosto 2002.
(Ferrara; Catallozzi)
Il Tribunale di Salerno
(omissis)
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2109 del ruolo generale dei reclami per l’anno 2002 proposto da
G. G., elettivamente domiciliata in S., via marzo 16, presso lo studio dell’avv. Virginia Passanananti, che la rappresenta e difende in virtù di mandato i atti
– reclamante –
nei confronti di
B. F., elettivamente domiciliato in Battipaglia, via , presso lo studio dell’Avv. Gennaro La Ragione, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso per separazione personale
– reclamato –
Premesso che:
– con ricorso depositato il 31 gennaio 2002, proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., G. G. adiva questo Tribunale per sentir dichiarare, a modifica dell’ordinanza presidenziale resa, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il 30 settembre 2000, la comproprietà in capo a lei dell’immobile già adibito a casa coniugale e, in via subordinata, il suo diritto all’abitazione della casa medesima ovvero disporre un’integrazione all’assegno di mantenimento che tenesse conto del valore economico dell’alloggio e della necessità di procurarsene un altro, assumendo che, quanto al fumus boni juris, l’immobile era stato acquistato dal coniuge B. F. in costanza di matrimonio e, quanto al periculum in mora, si stava approssimando la data fissata per l’esecuzione del provvedimento e vi era obiettiva difficoltà di reperire nel comune di residenza un immobile di pregio simile e ad un canone locativo accessibile per i suoi mezzi economici;
– si costituiva il resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, evidenziando, in particolare, che i coniugi avevano optato, in sede di celebrazione del matrimonio, svoltosi nelle forme del rito concordatario, per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
– con ordinanza resa in data 30 aprile 2002 il giudice adito respingeva la domanda;
– avverso tale provvedimento proponevano reclamo i resistenti con atto depositato il 4 luglio 2002;
– resisteva il condomino concludendo per il rigetto del reclamo;
– all’esito dell’udienza del 31 luglio 2002, fissata, da ultimo, per la comparizione delle parti, questo collegio si riservava la decisione;
rilevato che:
– le parti hanno contratto matrimonio, celebrato dinanzi a un ministro di culto cattolico, in data 15 settembre 1990;
– in tale sede appare che le stesse abbiano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni, ma di tale scelta non vi è alcuna annotazione nell’atto di matrimonio trascritto dall’ufficiale dello stato civile nei relativi registri;
– in data 28 febbraio 2002, parte reclamata ha chiesto al Sindaco del Comune di Serre di ordinare all’ufficiale dello stato civile di procedere all’annotazione, nei registri matrimoniali, del regime di separazione dei beni scelto a suo tempo dai coniugi, ma, allo stato, non è dato conoscere l’esito di tale istanza;
– tali circostanze di fatto emergono dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, nonché dalle concordi, sul punto, allegazioni delle parti;
ritenuto che:
– ai sensi dell’art. 162, 2° comma, c.c., nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis al caso in esame, la scelta per il regime di separazione dei beni può essere dichiarata, oltre che per atto pubblico, anche nell’atto di celebrazione del matrimonio;
– la produzione di effetti dell’atto di matrimonio concluso secondo le norme del diritto canonico, è subordinato alla trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale (art. 8, l. 25 marzo 1985, n° 121);
– la trascrizione dell’atto di matrimonio contratto dinanzi al ministro di culto cattolico conferisce all’atto stesso l’idoneità a produrre effetti civili nell’ordinamento italiano;
– la richiamata disposizione normativa appare doversi interpretare nel senso che gli effetti civili destinati a prodursi per effetto della conclusione di un matrimonio concordatario sono quelli propri dell’atto di celebrazione del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, ossia quelli di cui l’atto trascritto contiene tutti gli elementi previsti dalle singole fattispecie;
– la trascrizione dell’atto assolve, dunque, alla funzione di conferire efficacia ad un atto concluso in forme diverse da quelle previste nel nostro ordinamento;
– conseguentemente, anche la scelta per il regime patrimoniale della separazione dei beni contenuta nell’atto di matrimonio concluso dinanzi ai ministri di culto cattolico, è idonea a spiegare effetti nell’ordinamento vigente solo se della scelta vi è menzione nell’atto trascritto, a seguito dell’indiretto conferimento di efficacia alla convenzione;
– le considerazioni che precedono si presentano insensibili alla tesi di parte reclamata, seguita anche dal giudice della prima fase, secondo la quale l’omessa menzione della dichiarazione dei coniugi di scelta del regime di separazione dei beni avrebbe, quale unica sua conseguenza, l’inopponibilità del regime patrimoniale convenuto nei confronti dei terzi, atteso che, in caso di matrimonio concordatario, la mancata indicazione dell’opzione seguita nell’atto di matrimonio trascritto comporta l’impossibilità, per i motivi suindicati, di riconoscere efficacia alla dichiarazione effettuata dalle parti dinanzi al ministro di culto;
– a diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in caso di matrimonio civile, non essendovi l’esigenza di conferire efficacia ad un atto concluso secondo le norme di un ordinamento diverso e in conformità con il disposto dell’art. 162, ult. Comma c.c., che stabilisce l’inopponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali quando non annotate a margine dell’atto di matrimonio;
– pertanto, appare ricorrere il requisito del fumus boni juris;
– quanto all’esame dell’ulteriore requisito rappresentato dal periculum in mora…
(omissis)
Autore:
Tribunale Civile
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministro di culto, Registri, Matrimonio concordatario, Trascrizione, Stato civile, Effetti, Separazione dei beni, Regime, Mancata trascrizione, Inefficacia
Natura:
Ordinanza