Nota verbale 11 luglio 1998, n.5801/98/RS
Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati. Nota verbale 11 luglio 1998, n. 5801/98/RS.
La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – porge distinti ossequi all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e, facendo riferimento ai recenti contatti intercorsi, si onora di parteciparLe quanto segue:
1. Recenti sviluppi avvenuti nella legislazione italiana hanno fatto sorgere un problema, che si reputa opportuno sottoporre all’attenzione del Governo Italiano.
Come è noto, l’art.17 della Legge 15 maggio 1997, n.127, nel quadro di molteplici disposizioni volte alla semplificazione dell’attività amministrativa, ha abrogato, fatti salvi i casi indicati nel comma 25, “ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria” (art.17, comma 26).
Le Norme approvate con il Protocollo che fu stipulato il 15 novembre 1984 tra il Governo Italiano e la Santa Sede e la cui ratifica ed esecuzione sono state autorizzate dalla Legge 20 maggio 1985, n.206, prevedono negli artt.1 e 19 che il riconoscimento degli enti ecclesiastici quali persone giuridiche agli effetti civili, così come l’approvazione di eventuali mutamenti sostanziali e, a certe condizioni, la revoca del riconoscimento stesso, siano disposti dall’autorità competente “udito il parere del Consiglio di Stato”.
La Santa Sede ritiene che, di per sé, la richiamata Legge 127/97, in quanto disposizione unilaterale, non ha forza di modificare la vigente disciplina di natura pattizia. Nello stesso tempo Essa apprezza il fatto che il Ministero dell’Interno, consapevole della delicatezza del problema, abbia voluto interpellare il medesimo Consiglio di Stato in merito al corretto modo di procedere nella trattazione delle richieste di riconoscimento civile di nuovi enti prima di dar luogo a prassi innovative.
Parimenti apprezzabile è l’indirizzo dato dalla Sezione Prima del predetto Consiglio: quello, cioè, di risolvere la questione “attraverso una consultazione bilaterale” , verificando “quale sia al riguardo l’intendimento della controparte ecclesiastica” (Parere n.324 del 7 ottobre 1997).
Tutto ben considerato – e dopo aver raccolto 1’avviso anche della Conferenza Episcopale Italiana – la Segreteria di Stato ritiene di poter convenire su un indirizzo operativo che, prendendo atto del generale disegno di semplificazione in corso nell’ordinamento amministrativo della Repubblica Italiana, preveda la richiesta del parere previo del Consiglio di Stato, nei casi di cui agli artt.1 e 19 delle Norme approvate con il Protocollo 15 novembre 1984, soltanto quando l’Amministrazione procedente lo ritenga necessario per l’oggettiva complessità o delicatezza della pratica in istruttoria. Le disposizioni che stabilivano la necessaria acquisizione del parere del Consiglio di Stato, pur non essendo definibili ad avviso della Parte ecclesiastica come mere norme di “rinvio dinamico”, attengono pur sempre a una dimensione procedurale circa la quale più facilmente si possono comprendere e apprezzare generali esigenze di semplificazione, anche perché, alla luce delle conclusioni chiarificatrici raggiunte dalla Commissione Paritetica istituita nel 1996 per la ricerca di un’amichevole soluzione di talune questioni interpretative e applicative in materia di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, le procedure semplificate sembrano non esporre a rischio gli aspetti sostanziali attinenti l’identità degli enti ecclesiastici.
2. Nell’occasione, la Segreteria di Stato giudica opportuno esprimere il proprio avviso anche su un’altra questione, che riguarda l’art.1 delle Norme approvate con il citato Protocollo del 15 novembre 1984.
E’ noto che la Legge 12 gennaio 1991, n.13, nel quadro del riordinamento delle competenze del Capo dello Stato circa l’emanazione di atti amministrativi, ha sottratto alla competenza del Presidente della Repubblica e affidato a quella del Ministro competente per materia l’emanazione del decreto di riconoscimento civile delle persone giuridiche.
Nel 1991 il Ministro dell’Interno ha cominciato a firmare i decreti di riconoscimento dei nuovi enti ecclesiastici in luogo del Presidente della Repubblica, mentre l’art.1 delle Norme sopra richiamate ne attribuiva espressamente la competenza proprio al Capo dello Stato.
Non si ritenne allora di dover sollevare una specifica questione. La presente occasione torna però propizia per legittimare anche questa prassi alla luce delle esigenze derivanti dalla natura pattizia delle disposizioni interessate.
Di per sé, la legge 13/1991 non ha forza per prevalere sulle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984; e il fatto che la Parte ecclesiastica non abbia fatto rilevare l’improprietà dell’innovazione procedurale introdotta non può valere a far ritenere il contrario.
Piuttosto, anche a questo proposito, si giudica, tutto ben considerato, di doversi riferire alle considerazioni sopra richiamate e di formalizzare 1’avviso della Segreteria di Stato nei termini seguenti: considerata la natura essenzialmente procedurale della disposizione concernente la forma dell’atto amministrativo di attribuzione della personalità giuridica civile, si conviene sull’opportunità di continuare a dar corso alla prassi introdotta, che prevede il decreto del Ministro dell’Interno in luogo di quello del Presidente della Repubblica.
La Segreteria di Stato sarà vivamente grata alla medesima Missione Diplomatica se vorrà farLe conoscere il motivato avviso del Governo Italiano in merito alle linee sopra esposte.
La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati -, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.
Dal Vaticano, 11 luglio 1998
Autore:
Segreteria di Stato
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Riconoscimento, Semplificazione aministrativa, Ministero dell' interno
Natura:
Nota verbale