Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Agosto 2006

Nota 04 agosto 2006, n.2220

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Nota 4 agosto 2006, n. 2220: “Insegnanti di Religione – Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico”.

Alle Direzioni Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendenza Scolastica per
la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO
All’Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine
BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Pervengono a questo Ministero sollecitazioni volte ad ottenere chiarimenti merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, che, al terzultimo capoverso recita testualmente: “Il trattamento economico attribuito all’atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l’ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all’insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all’attribuzione stipendiale definitiva”.
A tal proposito sembra opportuno far osservare che il contenuto della predetta comunicazione è stato ribadito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (di conversione, con modifiche, del D.L. 5.12. 2005, n. 250, recante misure urgenti per l’università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), che all’art. 1 -ter ha statuito che “Ai fini applicativi dell’art. 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento”.
Codesti Uffici sono pregati di fornire alle istituzioni scolastiche interessate le opportune indicazioni allo scopo di consentire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa innanzi richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino