Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 17 Giugno 2010

Motu proprio 28 marzo 1968

Pontificato di S. S. Paolo VI – Anno V

Motu proprio di Sua Santità PAOLO VI
PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
(A.A.S. suppl. per le leggi dello S.C.V. anno XXXIX giovedì 28 marzo 1968 Num. 2)

Una struttura particolare, quale le circostanze richiedevano, aveva dato il Nostro Predecessore Pio XI di v. m. allo Stato della Città del Vaticano al momento della sua costituzione, affidandone la direzione ad una personalità laica con la qualifica di Governatore, coadiuvato da un Consiglio Centrale.
Le mutate circostanze, soprattutto nelFimminenza della seconda guerra mondiale, suggerirono al Nostro venerato Predecessore Pio XII di costituire una Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, con l'incarico di provvedere al governo ed al funzionamento dello Stato medesimo e di assorbire le funzioni fino allora svolte dal Consiglio Centrale.
Con il progresso dei tempi, per altro, anche per lo Stato della Città del Vaticano esigenze nuove si sono create ed il campo delle relative attività specifiche si è notevolmente allargato con il conseguente aumento del numero, dell'importanza e della vastità dei problemi da affrontare e da risolvere.
Abbiamo, pertanto, deliberato, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, di costituire una Consulta, la quale collabori con la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano nello studio di determinate questioni, fornendo ad essa quei pareri e suggerimenti che possono esserle utili per il buon governo dello Stato o che dalla medesima possono essere richiesti per la trattazione degli affari più importanti.
Con la pienezza quindi della Nostra autorità abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso da osservarsi come Legge dello Stato:

1) Fermo restando quanto disposto nell'art. 8 della Legge fondamentale della Città del Vaticano (7 Giugno 1929) a proposito del Consigliere Generale dello Stato, detta Consulta viene costituita come organo puramente consultivo.

2) La Consulta è composta da 24 membri, residenti abitualmente a Roma, scelti tra personalità del Laicato, particolarmente benemerite verso la Santa Sede e fornite di riconosciuta capacità e di specifica competenza nei settori di attività a cui devono attendere i vari Uffici del Governatorato della medesima Città del Vaticano.

3) Fanno parte della Consulta, come membri onorari, sei persone che potranno risiedere abitualmente fuori dello Stato della Città del Vaticano e fuori di Roma, partecipando, con diritto di voto, alle riunioni della Consulta medesima, che avessero luogo in coincidenza con loro eventuale permanenza in Roma.

4) La Consulta è presieduta, ipso jure, dal Delegato Speciale dello Stato della Città del Vaticano.

5) Non possono far parte della Consulta Funzionari dello Stato della Città del Vaticano in attività di servizio o altri dipendenti che siano retribuiti, per un lavoro fisso e continuo,
dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

6) L'Ufficio di Consultore non è ereditario.
I Consultori sono nominati dal Sommo Pontefice «ad quinquennium» e possono essere riconfermati.

7) La Consulta è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Consultore più anziano di nomina o di età (a parità di data di nomina).

8) La Consulta è convocata dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte che la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano avrà da sottoporre all'esame di essa qualche problema di particolare importanza ed urgenza.

9) Per la validità delle adunanze deve essere presente almeno la metà dei componenti della Consulta, e le eventuali risoluzioni devono essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

10) Nelle adunanze funge da Segretario il Capo dell'Ufficio Legale dello S. C. V., il quale redige il relativo verbale, che dovrà essere trascritto su apposito registro e firmato da lui stesso, oltre che dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza.
Copia del verbale opportunamente firmato sarà rimessa con sollecitudine alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, per il debito esame.

11) In seno alla Consulta possono essere costituite speciali Commissioni di studio per l'esame approfondito delle questioni sottoposte alla Consulta stessa dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

12) L'ufficio di Consultore è considerato prestazione onorifica a titolo gratuito.

13) I componenti della Consulta sono Membri della Famiglia Pontificia e possono prendere parte, al pari degli altri Membri, alle Cerimonie civili di carattere ufficiale, a seconda delle disposizioni di volta in volta stabilite dal Prefetto del Palazzo Apostolico (cfr. Motu Proprio «Pontificalis Domus», di questo giorno 28 Marzo 1968).

14) I Consultori non prendono parte al Corteo Papale, nè alle Cerimonie della Cappella Pontificia, pur essendo assegnato a coloro che desiderano intervenire un posto conveniente (cfr. ibid.).

15) La presente Legge entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che quanto è stato da Noi decretato con questo Motu Proprio resti fermo e sia osservato non ostante qualunque disposizione in contrario.
Comandiamo inoltre che l'originale del presente Motu Proprio, munito dei debiti sigilli, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano, il ventotto Marzo millenovecentosessantotto, anno V del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI