Lettera circolare 19 giugno 1995
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera circolare, 19 giugno 1995
(«Notitiae» 31 [1995] 608-610 oppure «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1995, 280-282)
Eminenza,
questo Dicastero ha seguito attentamente durante gli ultimi anni lo sviluppo del problema connesso con l’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica.
Dopo approfondito studio, condotto in collaborazione con alcune Conferenze Episcopali particolarmente interessate, la Congregazione ordinaria del 22 giugno 1994 ha preso al riguardo alcune decisioni.
Mi pregio pertanto comunicarLe la normativa in proposito:
I. Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca quantità di glutine
a) Essa può essere concessa dagli Ordinari ai sacerdoti e ai laici affetti da celiachia, previa presentazione di certificato medico;
b) Condizioni di validità della materia:
1. le ostie speciali «quibus glutinum ablatum est» sono materia invalida;
2. sono invece materia valida se in esse è presente la quantità di glutine sufficiente per ottenere la panificazione, e non vi siano aggiunte materie estranee e comunque il procedimento usato nella loro confezione non sia tale da snaturare la sostanza del pane.
II. Per quanto riguarda la licenza di usare il mosto
a) la soluzione da preferirsi rimane la comunione per intinctionem, ovvero sotto la sola specie del pane nella concelebrazione;
b) la licenza di usare il mosto nondimeno può essere concessa dagli Ordinari ai sacerdoti affetti da alcoolismo o da altra malattia che impedisca l’assunzione anche in minima quantità di alcool, previa presentazione di certificato medico;
c) per mustum si intende il succo d’uva fresco o anche conservato sospendendone la fermentazione (tramite congelamento o altri metodi che non ne alterino la natura);
d) per coloro che hanno il permesso di usare il mosto, rimane in generale il divieto di presiedere la S. Messa concelebrata. Si possono tuttavia dare delle eccezioni:
nel caso di un Vescovo o di un Superiore Generale, o anche nell’anniversario dell’ordinazione sacerdotale o in occasioni simili, previa approvazione da parte dell’Ordinario.
In tali casi colui che presiede l’Eucaristia dovrà fare la comunione anche sotto la specie del mosto e per gli altri concelebranti si predisporrà un calice con vino normale;
e) per i casi di richieste da parte di laici si dovrà ricorrere alla Santa Sede.
III. Norme comuni
a) l’Ordinario deve verificare che il prodotto usato sia conforme alle esigenze di cui sopra;
b) l’eventuale permesso sarà dato soltanto finché dura la situazione che ha motivato la richiesta;
c) si deve evitare lo scandalo;
d) i candidati al Sacerdozio che sono affetti da celiachia o soffrono di alcoolismo o malattie analoghe, data la centralità della celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, non possono essere ammessi agli Ordini sacri;
e) dal momento che le questioni dottrinali implicate sono ormai definite, la competenza disciplinare su tutta questa materia è rimessa alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti;
f) le Conferenze Episcopali interessate riferiscano ogni due anni alla suddetta Congregazione circa l’applicazione di tali norme.
Autore:
Congregazione per la Dottrina della Fede
Dossier:
_Chiesa cattolica_, _Cibo, Religione e Diritto_
Natura:
Lettera circolare