Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Novembre 2006

Legge regionale 31 ottobre 2006, n.33

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33: “Testo unico in materia di cultura”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Liguria” del 2 novembre 2006, n. 16)

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l’identità storica sia l’innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti
concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 delle legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo
studio, la sperimentazione nonché l’informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l’omogenea e qualificata distribuzione di un’offerta culturale diffusa nel territorio regionale.

ARTICOLO 2

(Funzioni regionali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi del d.lgs. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell’articolo 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza
dei beni culturali e all’incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all’articolo 14.
2. La Regione esercita, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi competenti;
f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
h) promuove la formazione specialistica e l’aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 42/2004.
3. La Regione inoltre:
a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004;
d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l’uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte
che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e
fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura.
f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l’attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;
c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.

ARTICOLO 3

(Funzioni provinciali)

1. Le Province esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione di beni, istituti e attività culturali e coordinano il sistema nel proprio territorio, anche in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti pubblici
e privati, garantendo la migliore fruizione dei beni stessi e la realizzazione di attività di promozione culturale.
2. In particolare, le Province:
a) approvano i Programmi annuali di cui all’articolo 12;
b) cooperano con la Regione e gli enti locali, con il concorso dell’Università, per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l’aggiornamento periodico;
c) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 112, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
d) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004;
e) provvedono al rilevamento di dati ed alla gestione degli archivi di loro competenza concorrendo all’aggiornamento ed all’incremento del sistema informativo regionale;
f) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione di beni e istituti culturali;
g) esercitano le funzioni previste per la formazione professionale degli operatori del settore;
h) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
i) svolgono attività di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica e territoriale;
j) gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati negli istituti e beni culturali di cui hanno la titolarità.

ARTICOLO 4

(Funzioni comunali)

1. I Comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.
2. I Comuni concorrono all’attuazione delle finalità di cui alla presente legge attraverso l’organizzazione e l’apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:
a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;
b) provvedono alla gestione degli istituti di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarità;
c) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità, o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza;
d) assicurano l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;
e) provvedono all’integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;
f) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
g) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;
h) cooperano con la Provincia e l’Università alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f) e ne curano l’aggiornamento periodico;
i) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 112, comma 4 del d.lgs. 42/2004;
j) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004.

ARTICOLO 5

(Rapporti con Università, Istituzioni scolastiche e Diocesi)

1. La Regione collabora con l’Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le Università e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
3. La Regione collabora con Stato, Università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. 42/2004.
4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le Diocesi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 42/2004.
5. La Regione collabora con la Direzione Scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.

ARTICOLO 6

(Registro regionale per le attività culturali)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel territorio regionale, che svolgono attività culturale di interesse regionale.
2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Statuto da cui si evincano le finalità culturali di interesse regionale;
b) gestione ispirata a criteri di trasparenza e buona amministrazione;
c) strutture stabili e organizzazione adeguate ad assicurare una presenza continuativa nel settore dei beni culturali;
d) attività esercitata prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.
3. I casi e le modalità di cancellazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
4. L’iscrizione nel Registro è condizione per l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 7

(Istituzioni di interesse regionale)

1. E’ istituita una Sezione speciale del Registro di cui all’articolo 6 in cui sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale.
2. Il riconoscimento è disposto, su proposta della Giunta e previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9, con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
a) in possesso di Statuto che garantisca la professionalità e la responsabilità della direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento;
b) che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio;
c) che svolgano, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;
d) che svolgano l’attività di cui alla lettera c) con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, anche in relazione alla programmazione definita nel Piano triennale di cui all’articolo 10;
e) in possesso di attrezzature e personale idonei allo svolgimento dell’attività di cui alla lettera c).
4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono iscritti di ufficio alla Sezione di cui al comma 1:
a) l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova;
b) la Società Ligure di Storia Patria;
c) l’Accademia Lunigianese di Scienze “G. Capellini”;
d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell’Attore;
e) l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
f) l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
5. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all’articolo 10.
6. Gli enti locali possono proporre alla Giunta regionale soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 8

(Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo)

1. La Regione promuove la costituzione, insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, di una Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, con sede in Genova.
2. La Fondazione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui al Capo V, ha lo scopo di promuovere, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale.
3. La Fondazione gestisce il patrimonio della collezione Wolfson e persegue la finalità della valorizzazione, promozione, gestione ed adeguamento funzionale ed espositivo della collezione stessa, dei beni culturali acquisiti
a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle proprie attività.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, la Fondazione può partecipare ad altre Fondazioni che operino nel campo culturale e dello spettacolo.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo statuto della Fondazione di cui al comma 1; la Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari
per la costituzione, il riconoscimento ed il funzionamento della Fondazione.
6. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale dell’erigenda fondazione di cui al comma 1 secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta regionale, utilizzando il patrimonio della disciolta Fondazione regionale “Cristoforo Colombo”.

ARTICOLO 9

(Comitato Tecnico Scientifico Regionale)

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico Scientifico Regionale per le attività culturali quale organismo di consulenza della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. Il Comitato esprime parere tecnico obbligatorio e non vincolante in merito al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 nonché in merito all’iscrizione alla sezione speciale del Registro di cui all’articolo 7.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed è costituito da cinque esperti, scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nel campo dei beni e delle attività culturali ai sensi della vigente normativa in
materia di nomine di competenza regionale.
4. Il Comitato, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente.
5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti.
6. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, approva il Regolamento relativo al funzionamento del Comitato.
7. Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi
collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) ed alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati
operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella A della stessa.

ARTICOLO 10

(Piano triennale regionale di valorizzazione culturale)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale.
2. Il Piano triennale di cui al comma 1 individua:
a) le priorità di intervento della programmazione regionale;
b) le linee di indirizzo per l’elaborazione dei Programmi annuali provinciali di cui all’articolo 12;
c) i criteri di riparto delle risorse regionali in capo a ciascuna Provincia;
d) i criteri relativi alla concessione dei contributi regionali.
3. La Giunta regionale definisce le procedure di concessione e le modalità di erogazione dei contributi entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano triennale di cui al comma 1.

ARTICOLO 11

(Programma annuale di attuazione)

1 La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico regionale, approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il Programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all’articolo 10.
2 Il Programma di cui al comma 1 definisce, per l’anno di riferimento:
a) le modalità di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all’articolo 30;
b) l’ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna Provincia e la suddivisione per aree di intervento;
c) l’ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2 lettera b);
d) l’ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale di cui all’articolo 7;
e) l’ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l’aggiornamento del sistema informativo di cui all’articolo 13;
f) l’ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale.

ARTICOLO 12

(Programma annuale provinciale)

1. La Provincia approva, entro tre mesi dall’approvazione del Programma annuale di cui all’articolo 11, il Programma annuale provinciale contenente l’individuazione degli interventi di propria competenza finalizzati alla valorizzazione degli istituti e dei beni culturali del proprio territorio, tenuto conto della programmazione regionale.

ARTICOLO 13

(Sistema Informativo in materia di beni culturali)

1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell’ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).
2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l’inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale
medesimo.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l’esercizio, la promozione del patrimonio
culturale ligure, la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
b) garantisce l’integrazione delle conoscenze, il collegamento e l’allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale
ligure;
c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l’Università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;
e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici, e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all’articolo 17;
f) contiene l’elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.

ARTICOLO 14

(Strumenti attuativi)

1. La Regione si avvale delle forme di cooperazione previste dalla vigente legislazione statale in materia e promuove la gestione associata di funzioni.
2. Le Province e i Comuni perseguono l’integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale mediante accordi di programma, convenzioni nonché utilizzo di benefici finanziari.
3. La Regione interviene anche attraverso l’assegnazione di benefici finanziari a favore dei soggetti iscritti nel Registro e nella sua Sezione speciale di cui agli articoli 6 e 7.

ARTICOLO 15

(Forme di gestione)

1. Le attività di valorizzazione sono gestite in forma diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 115 del d.lgs. 42/2004.

ARTICOLO 16

(Rapporti con i soggetti privati)

1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali competenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi,
la diffusione della conoscenza e a garanzia della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente anche ai sensi degli articoli 120 e 121 del d.lgs. 42/2004.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.
3. La sponsorizzazione è finalizzata alla progettazione o alla realizzazione di iniziative concernenti beni culturali nonché relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 17

(Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri)

1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle popolazioni liguri, ivi comprendendo le parlate e i lessici, con la finalità di conservarne elementi e manifestazioni correlati al loro significato originario, di promuoverne la conoscenza e lo studio nonché di concorrere, in collaborazione con le Comunità locali, ad un suo corretto mantenimento.
2. Per i fini di cui al comma 1, inoltre, la Regione:
a) stabilisce rapporti di collaborazione con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l’Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;
b) promuove iniziative di studio e ricerca nonché l’insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio letterale ligure;
c) cura e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali ed altre forme di diffusione e valorizzazione;
d) promuove occasioni di conoscenza, approfondimento e formazione, rivolte in particolare alla scuola.

ARTICOLO 18

(Formazione)

1. La Regione, nell’ambito della normativa vigente, promuove corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori culturali.
2. La Regione definisce altresì i percorsi formativi delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa legislazione statale e regionale.

ARTICOLO 19

(Rapporti con lo Stato in materia di tutela)

1. La Regione coopera con lo Stato per l’esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza intese volte a
consentire la vigilanza su beni propri e di appartenenza degli enti locali.
2. In particolare la Giunta regionale definisce e propone atti di coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al sistema
regionale e locale.

ARTICOLO 20

(Compiti regionali in materia di tutela del materiale librario)

1. La Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.
2. Le forme attraverso cui la Regione esercita le proprie funzioni sono:
a) l’ individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del d.lgs.42/2004;
c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d’intesa con gli organi statali competenti;
d) l’esercizio della prelazione;
e) il prestito per mostre ed esposizioni, le relative procedure di autorizzazione.

ARTICOLO 21

(Soprintendenza Regionale ai beni librari e documentari)

1. La Soprintendenza regionale ai beni librari e ai beni documentari provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo gli atti concernenti l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela attribuite alla Regione nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.
2. La Soprintendenza regionale è istituita all’interno del Dipartimento competente in materia; l’organizzazione e il funzionamento della stessa sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento.

ARTICOLO 22

(Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro)

1. La Regione collabora con lo Stato e con l’Università per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs.
42/2004.
2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di opere di diversa tipologia, istituisce il Laboratorio regionale per il restauro presso il competente Dipartimento regionale.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2.
4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con l’Università.

ARTICOLO 23

(Istituti e luoghi di cultura)

1. La Regione individua come istituti di cultura le realtà culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f).
2. La Regione assicura la fruizione degli archivi annessi alle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi legati alle attività di produzione di particolare interesse sul territorio ligure secondo le modalità di cui dall’articolo 15.
3. La Regione individua come luoghi di cultura le realtà culturali che non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f).
4. La gestione dei luoghi di cultura avviene prevalentemente in forma associata ed è attivata attraverso convenzioni o con gli strumenti previsti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per adeguare ai livelli minimi uniformi di qualità i luoghi di cultura, la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione, e individua le forme di gestione più adeguate.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione inoltre concede benefici finanziari agli istituti e luoghi di cultura, secondo le modalità indicate dal Piano triennale di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 24

(Organizzazione Bibliotecaria)

1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all’attuazione del diritto dei cittadini all’informazione e
all’educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l’ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l’erogazione dei servizi informativi.
2. L’organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall’insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti
locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l’accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all’informazione.
3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un
servizio bibliotecario integrato.
4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d’intesa con i Comuni e le Province territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei
servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.

ARTICOLO 25

(Organizzazione museale e promozione di sistemi museali regionali)

1. I musei sono istituti di cultura, che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la
corretta conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche ai fini del turismo culturale.
2. L’organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dai beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d’interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico,
paleontologico, etno-antropologico e naturalistico degli enti locali o di interesse locale.
3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di specifici accordi, sentiti i Comuni e le Province territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali e nazionali operanti nel proprio ambito territoriale o nel medesimo ambito tematico o tipologico.

ARTICOLO 26

(Valorizzazione degli immobili di particolare interesse)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto nel Piano triennale di cui all’articolo 10 e nel Programma annuale di cui all’articolo 11, sostiene interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di
restauro e di adeguamento tecnologico di immobili di particolare interesse e degli eventuali giardini o parchi che ne costituiscono pertinenza, tutelati ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 42/2004, il cui recupero sia finalizzato
alla loro valorizzazione e fruibilità pubblica.

ARTICOLO 27

(Associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)

1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale costituite senza fini di lucro.
2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società.

ARTICOLO 28

(Istituzione della giornata della Cultura Ligure)

1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela della propria cultura e l’interscambio tra culture diverse, riconosce la giornata del 12 ottobre di ogni anno, già designata dalla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004 come Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, come ‘Giornata della cultura ligure’.

ARTICOLO 29

(Attività di promozione del multiculturalismo)

1. La Regione riconosce la molteplicità culturale e ne promuove la valorizzazione, nel rispetto delle identità di ciascuno, anche in collaborazione con l’Università, creando raffronti tra la situazione torica che ha caratterizzato la Liguria e l’attuale contesto sociale, politico e religioso.
2. La Regione sostiene attività atte a promuovere il multiculturalismo, anche attraverso la valorizzazione dei temi della convivenza interetnica, secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 30

(Fondo unico per la Cultura)

1. E’ istituito, a decorrere dall’esercizio finanziario 2007, il Fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura.
2. Le modalità di riparto sono stabilite nel Programma annuale di cui all’articolo 11, nel rispetto delle disposizioni del Piano triennale di cui all’articolo 10.

ARTICOLO 31

(Contributi straordinari della Regione)

1. La Regione concede, con apposita deliberazione della Giunta regionale, contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano triennale di cui all’articolo 10 e aventi carattere di
eccezionalità.

ARTICOLO 32

(Norma transitoria)

1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 sono utilizzati fino al termine dell’esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.
2. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per l’estinzione della Fondazione regionale “Cristoforo Colombo”, garantendo la tutela del personale
occupato a tempo indeterminato presso la Fondazione stessa.

ARTICOLO 33

(Norma di prima applicazione)

1. Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di cui all’articolo 11 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Piani e nei Programmi di settore approvati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 34

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004.

ARTICOLO 35

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, a decorrere dall’anno finanziario 2007, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 in relazione:
– all’area XII – Cultura, Sport e Tempo Libero;
– all’U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo regionale policentrico” (art. 13 “Sistema informativo in materia di beni culturali”).
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 (Comitato tecnico scientifico regionale) si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”.

ARTICOLO 36

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 8 e dall’articolo 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’articolo 11, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 dicembre 1978 n. 61 (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
b) legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 (norme per la catalogazione e l’uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d’interesse locale);
c) legge regionale 23 maggio 1980 n. 24 (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate);
d) legge regionale 23 dicembre 1981 n. 34 (integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980 n. 21);
e) legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 (norme per la promozione culturale);
f) legge regionale 15 marzo 1984 n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all’estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al Titolo II.
g) legge regionale 2 maggio 1990 n. 28 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
h) legge regionale 2 maggio 1990 n. 32 (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria);
i) legge regionale 30 dicembre 1992 n. 43 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
j) legge regionale 12 luglio 1993 n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria);
k) legge regionale 27 aprile 1995 n. 37 (interventi per l’educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione);
l) legge regionale 17 dicembre 1998 n. 37 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 32);
m) legge regionale 11 giugno 1999 n. 16 (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
n) legge regionale 17 marzo 2000 n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell’evento “Genova Città europea della cultura nel 2004”);
o) legge regionale 27 marzo 2000 n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7);
p) legge regionale 15 aprile 2002 n. 17 (riapertura dei termini previsti dall’articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
2. E’ abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999 n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per attività. Gestione e
conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).