Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2006

Legge regionale 31 marzo 2006, n.6

L.R. Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.
2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.

ARTICOLO 2
(Principi)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l’insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.
2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.
4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.
5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all’articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonchè altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.
6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:
a) l’autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;
b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;
d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;
f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.
7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.

ARTICOLO 3
(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)

1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l’integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell’educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.

ARTICOLO 4
(Destinatari del sistema integrato)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti nel territorio della regione di seguito indicate:
a) cittadini italiani temporaneamente presenti;
b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;
d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 23.
4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L’assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 è di competenza del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento. Per l’assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.
5. L’assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

ARTICOLO 5
(Accesso al sistema integrato)

1. Le persone di cui all’articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.
2. Per garantire l’integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d’intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.
3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
a) l’informazione e l’orientamento rispetto all’offerta di interventi e servizi;
b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
c) la presa in carico delle persone;
d) l’integrazione degli interventi;
e) l’erogazione delle prestazioni;
f) la continuità assistenziale.
4. Per garantire un’idonea informazione sull’offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

ARTICOLO 6
(Sistema integrato e prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale
attraverso:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all’assistenza familiare e l’offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
f) misure per favorire l’integrazione sociale delle persone disabili;
g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
h) la promozione dell’istituto dell’affido;
i) la promozione dell’amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9
gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);
j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;
l) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l’accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;
c) servizi residenziali e semiresidenziali;
d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
e) interventi di assistenza economica.

ARTICOLO 7
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

(omissis)

ARTICOLO 14
(Terzo settore, volontariato e altri soggetti senza scopo di lucro)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro;
b) le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi;
c) le organizzazioni di volontariato;
d) le associazioni di promozione sociale;
e) le fondazioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell’efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato. E’ promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti, che apportano risorse materiali o immateriali proprie.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano l’apporto del volontariato nel sistema integrato come espressione organizzata di partecipazione civile e di solidarietà sociale, come risposta autonoma e gratuita della comunità ai propri bisogni, nonché come affiancamento ai servizi finalizzato a favorire il continuo adeguamento dell’offerta ai cittadini.
5. La Regione e gli enti locali, nell’ambito del sistema integrato, promuovono e valorizzano la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o associative realizzano iniziative di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
6. La Regione, per le finalità di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), e di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promuove il servizio civile, al fine di valorizzare la solidarietà e l’impegno sociale, nonché quale esperienza di cittadinanza attiva.

(omissis)