Legge regionale 31 luglio 2001, n.37
Legge regionale 31 luglio 2001, n. 37:
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.4.1999, n. 22: Individuazione dei Comuni a prevalente economia turistica città d’arte e comuni di interesse storico-artistico-culturale, e determinazione della deroga agli orari di vendita ai fini dell’applicazione degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 114/1998”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 17 del 10 agosto 2001)
(Omissis)
Art. 3
All’art. 4 della L.R. 22/1999 è aggiunto il seguente comma 4: “4. In occasione di particolari eventi quali avvenimenti sportivi, congressi e convegni, manifestazioni religiose, manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate e inserite nel calendario regionale, che comportano afflussi straordinari di persone, i Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. 114/1998, possono determinare ulteriori deroghe anche al di fuori dei periodi stabiliti nel precedente comma 3, limitatamente alla durata dei suddetti eventi e manifestazioni”.
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Turismo, Manifestazioni religiose, Congressi, Convegni
Natura:
Legge regionale