Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 30 maggio 2002, n.14

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14:
“Disciplina organica dei lavori pubblici”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 22 del 29 maggio 2002, Supplemento Straordinario n. 11 del 4 giugno 2002)

(Omissis)

CAPO I – Disposizioni generali

ARTICOLO 3
(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle seguenti amministrazioni aggiudicatrici e loro consorzi di diritto pubblico:
a) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) Province;
c) Comuni, anche in forma associata;
d) Comunita’ montane e collinare;
e) Aziende per i servizi sanitari e Aziende ospedaliere;
f) organismi di diritto pubblico, dotati di personalita’ giuridica e istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita’ sia finanziata dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla meta’, da componenti designati dai medesimi soggetti.
2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7 e 11, si applica agli enti pubblici economici.
3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.
4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche’ degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtu’ di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilita’ e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:
a) societa’ con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attivita’ la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
b) soggetti privati relativamente a lavori in materia di viabilita’, opere d’arte in superficie e nel sottosuolo, opere d’arte fluviali e marittime, opere di idraulica, opere di miglioramento fondiario, nonche’ ai lavori civili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici per il culto, scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;
c) societa’ costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori.

(Omissis)