Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 30 giugno 2003, n.12

Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12: “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzameto dell’istruzione e della formazione professionale, anche in itegrazione tra loro”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 94 del 30 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

(Omissis)

CAPO III – L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I – Scuola dell’infanzia

ARTICOLO 17
(Finalità)

1. La Regione e gli enti locali perseguono la generalizzazione della scuola dell’infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalità anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in particolare all’estensione dell’offerta scolastica e alla sua qualificazione, per promuovere le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento dei bambini e per assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative.
2. La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte nell’elaborazione, nell’attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi rappresentativi.

(Omissis)