Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2005

Legge regionale 30 gennaio 2004, n.1

Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 12 del 3 febbraio 2004)

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Intervento a favore del Comune di Malborghetto-Valbruna)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), colpito dall’alluvione dell’agosto 2003, da destinare alla ricostruzione del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.
2. Per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di previsione 2004.

(Omissis)

ARTICOLO 44
(Intervento per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center)

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center, donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte Contarine in Comune di Padova.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto, nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di Padova per la valorizzazione e sistemazione dell’area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2004.

(Omissis)

ARTICOLO 59
(Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario)

1. La Regione del Veneto, nell’ambito e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto scolastico, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata concedere contributi:
a) per l’acquisto di libri di testo, in favore degli studenti delle scuole medie e superiori del Veneto;
b) per concorrere nelle spese di trasporto scolastico pubblico, in favore degli studenti delle scuole del Veneto.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento all’anno scolastico 2004-2005, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56, analogamente a quanto già avviene per la concessione delle borse di studio ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”.
3. In sede di prima applicazione, con riferimento all’anno scolastico 2004-2005 il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso, per ciascun studente frequentante le scuole medie superiori del Veneto, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore ad euro 17.721,56.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
5. I contributi concessi sono complementari ed integrativi di quelli statali.
6. All’onere finanziario, quantificato per l’anno 2004 in euro 4.000.000,00 per la lettera a) del comma 1 ed euro 1.000.000,00 per la lettera b) del comma 1, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” da allocarsi sull’u.p.b. U0172 “Interventi per il diritto allo studio”.

(Omissis)

ARTICOLO 64
(Contributo alla Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di Padova e Rovigo)

1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli interventi di conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità ebraica di Padova un contributo di euro 700.000,00 per l’esercizio 2004 e di euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).

ARTICOLO 65
(Interventi urgenti per il recupero della Chiesa degli Eremitani)

1. la Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli Eremitani di Padova mediante:
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004 ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004 (u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).

ARTICOLO 66
(Costruzione di una scuola materna ed elementare in Piove di Sacco)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150 “Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia”).
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

(Omissis)