Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 30 aprile 2003, n.12

Legge regionale 30 aprile 2003, n. 12:
“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 18 del 30 aprile 2003, Supplemento Straordinario n. 3 del 5 maggio 2003)

(Omissis)

CAPO I – Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di societa’ finanziarie regionali e rifinanziamento dell’articolo 5 della legge regionale 11/1996, in materia di associazioni tra organizzazioni sindacali italiane e di Regioni contermini)

1. Per le finalita’ previste dal comma 1 dell’articolo 166 (Interventi a sostegno dell’attivita’ di manutenzione delle piste di fondo) della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, (Disciplina organica del turismo), e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9431(2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 64 – con la denominazione <>.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 dell’articolo 167 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) della legge regionale 2/2002, e’ autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9432 (2.1.235.3.10.24) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 64 – con la denominazione <>.
3. Per le finalita’ previste dal primo e secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), e successive modifiche, e’ autorizzata la spesa di 570.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. All’onere complessivo di 1.270.000 euro per l’anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull’unita’ previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo per l’anno 2003.
5. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di 570.000 euro, di 300.000 euro e rispettivamente di 400.000 euro finanziate con contrazione di mutuo, disposte per l’anno 2003 dall’articolo 5, comma 113 – tabella D – della legge regionale 1/2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 2893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e dall’articolo 7, comma 93 – tabella F – della legge regionale 1/2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 2.2.64.2.45 del medesimo stato di previsione con riferimento ai capitoli 9429 e 9433 del documento tecnico allegato ai bilanci citati.
6. Corrispondentemente al disposto di cui al comma 5, e’ ridotto di 1.270.000 euro per l’anno 2003 lo stanziamento dell’unita’ previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 66 (Contributi pluriennali a enti locali, comunita’ parrocchiali, soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile nonche’ per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e’ autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. All’onere di 25.000 euro per l’anno 2003 derivante dal comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. In relazione al combinato disposto di cui all’articolo 8, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificati dall’articolo 5, comma 5, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2002, di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 18/2000, e di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 1218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e’ modificata mediante sostituzione delle parole <> con le parole <>.
10. Per le finalita’ previste dall’articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002, e’ autorizzata l’ulteriore spesa di 50.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 752 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.15.1.58 del medesimo stato di previsione delle spesa, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 740 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
11. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la gestione e la riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), articoli da 90 a 95, e successive modifiche.
12. L’Amministrazione regionale rinuncia ai crediti, relativi all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui alla legge 342/2000, articoli da 90 a 95, e successive modifiche, maturati sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 90, comma 4, della legge medesima, qualora l’ammontare dovuto non superi complessivamente l’importo fissato in 250 euro.
13. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), e’ sostituito dal seguente:
<<3. Il limite di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Locazioni Industriali di Sviluppo.>>.
14. Per le finalita’ previste dal comma 1 dell’articolo 5 (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini) della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), come da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 17/1998, e’ autorizzata la spesa complessiva di 291.000 euro, suddivisa in ragione di 97.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 742 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ elevato di pari importo.
15. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 14 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall’unita’ previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
16. In relazione a quanto disposto al comma 14, ai fini dell’assegnazione per l’anno 2003 dei finanziamenti di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, e’ consentito ai soggetti beneficiari di integrare la documentazione richiesta per l’accesso ai finanziamenti medesimi entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)