Legge regionale 29 marzo 2001, n.11
Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001 – 2003 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2001)”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 8 del 6 aprile 2001)
(Omissis)
ARTICOLO 46
1. Alla L.R. 25.11.1998, n. 139, concernente: “Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto – così come modificata dalla L.R. 14.3.2000, n. 29”, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 1, ultimo comma, la parola “pubblici” è sostituita dalla parola “regionali”;
b) l’art. 2 è abrogato;
c) all’art. 3, comma 1, le parole “Settore LL.PP. e Politica della Casa – Servizio OO.PP. e Servizi” sono sostituite dalle seguenti parole “Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi,
Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico integrato, Protezione Civile – Servizio Interventi Opere Pubbliche di interesse locale”;
d) all’art. 3 il secondo comma è soppresso;
e) all’art. 4, prima del comma 1, inserito il seguente comma: “l’utilizzazione del contributo regionale deve avvenire entro tre anni dalla data di concessione”;
f) all’art. 4, comma 1, le parole “all’art. 2” sono sostituite dalle parole “al comma precedente”;
g) all’art. 5, comma 1, sono eliminate le parole “detratto il 10% di cui al successivo art. 8”;
h) all’art. 6, comma 1, le parole “al Settore LL.PP. e Politica della Casa, di intesa con il Soprintendente BB.AA.” sono sostituite dalle seguenti parole “alla Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico integrato, Protezione Civile”; alla lett. a) le parole “dei tetti” sono sostituite dalle parole “e conservativo dell’edificio di culto”; il periodo sorretto dalla lett. b) è eliminato; la lett. “c)” del medesimo comma diventa lett. “b)”; alla medesima lettera le parole “diretta ad adeguare gli” sono sostituite dalle parole “e di adeguamento degli”;
i) all’art. 6, ultimo comma, le parole “risultasse finanziabile per più tipologie sarà attribuito il contributo seguendo le priorità degli interventi come definiti alle lettere a), b) e c)” sono
sostituite dalle parole “l’istanza inoltrata riguardasse entrambe le tipologie di lavoro, verrà presa in considerazione solo per gli interventi definiti nella lett. a)”;
j) l’art. 8 è abrogato;
k) l’art. 9 è abrogato.
(Omissis)
In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Conservazione, Restauro, Confessioni religiose, Libertà religiosa, Finanziamenti regionali
Natura:
Legge regionale