Legge regionale 29 luglio 2002, n.16
Legge regionale 29 luglio 2002, n. 16:
“Disposizioni per agevolare il funzionamento del collegio femminile “Istituto San Giuseppe” di Aosta”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 37 del 20 agosto 2002)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. In considerazione dell’unicità del servizio offerto e dell’elevato standard qualitativo, nonché del radicamento storico nel tessuto socio-culturale valdostano, la Regione, nell’ambito delle azioni dirette a garantire l’assistenza scolastica e a rendere effettivo il diritto allo studio, concorre al funzionamento dell’Istituto San Giuseppe di Aosta, gestito dalla Congregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta, rivolto ad una utenza femminile sottoposta ad obbligo scolastico e formativo ovvero interessata al raggiungimento dei più elevati gradi di istruzione.
ARTICOLO 2
(Strumenti finanziari)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le spese ammissibili al finanziamento, nonché i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
ARTICOLO 3
(Requisiti per l’ammissione al finanziamento)
1. Al fine di beneficiare dei contributi di cui all’articolo 2, la Congregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta deve assicurare, in particolare:
a) la disponibilità di locali, arredi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
b) l’impiego di personale educativo e di sostegno in possesso di titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado;
c) il possesso di un progetto educativo che contempli attività di sostegno scolastico, nonché iniziative di natura sociale e culturale volte allo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani;
d) la destinazione di una quota di posti per le giovani residenti in Valle d’Aosta che versano in condizioni di disagio sociale, familiare o di svantaggio.
ARTICOLO 4
(Convenzione)
1. L’assessore regionale competente in materia di istruzione e il legale rappresentante della Congregazione delle suore di San Giuseppe di Aosta provvedono, previa approvazione della Giunta regionale, alla stipula di una convenzione per la definizione, in particolare, dei seguenti aspetti:
a) la previsione di una verifica periodica circa la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 3;
b) la determinazione della quota di retta posta a carico delle famiglie;
c) le modalità di iscrizione.
ARTICOLO 5
(Disposizione finanziaria)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 60.000 per l’anno 2002 ed in annui euro 180.000 a decorrere dall’anno 2003.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.4.04 “Istruzione e cultura — Interventi a carattere scolastico” e si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 56656 (Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta) dello stesso obiettivo programmatico dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Autore:
Regione Valle d'Aosta
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Assistenza scolastica, Svantaggio, Arredi, Obbligo formativo, Collegio femminile, Disagio sociale, Sostegno, Obbligo scolastico, Attrezzature, Diritto allo studio, Attività culturali, Istruzione, Contributi, Finanziamento
Natura:
Legge regionale