Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2005

Legge regionale 29 giugno 2004, n.10

Legge regionale 29 giugno 2004, n. 10: “Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento deli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino dele attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 6 del 14 luglio 2004)

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente normativa disciplina il sistema dell’assegnazione e della gestione del patrimonio d’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) ed è rivolta in particolare a:
a) soddisfare la domanda abitativa delle famiglie e dei soggetti meno abbienti, nonché di particolari categorie sociali;
b) definire procedure efficienti in grado di evitare disagi a carico dell’utenza;
c) razionalizzare la gestione del patrimonio di E.R.P. attraverso l’unificazione dello stesso in capo alle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (A.R.T.E.) garantendo il contenimento dei costi;
d) favorire il raccordo degli interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie.

ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutti gli alloggi di E.R.P. A tal fine sono considerati d’E.R.P. gli alloggi:
a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell’E.R.P.;
b) realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993 n. 560 (norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nell’ambito dei piani di investimento.
2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati con contributi di edilizia agevolata o con finanziamenti di edilizia sovvenzionata se destinati alla locazione di cui agli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 1992 n. 179 (norme per l’edilizia residenziale pubblica);
b) realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
c) di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;
d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico dello Stato o della Regione;
e) realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati;
f) realizzati o acquistati dagli enti pubblici economici con fondi propri;
g) la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata avviata con l’impiego di fondi per l’edilizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, per sopravvenute motivazioni, alle finalità proprie di tale edilizia.
3. La disciplina per l’assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici nell’ambito di programmi complessi è definita dalla normativa gestionale prevista negli stessi anche in deroga alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi stessi.
4. Nell’ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico definiti dai Comuni, le deroghe di cui al comma 3 possono avere ad oggetto anche i criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata.
5. L’ipotesi di cui alla lettera g) del comma 2, su richiesta dell’ente attuatore, è autorizzata dalla Regione fermo restando la restituzione dei finanziamenti pubblici utilizzati, maggiorati degli interessi legali da destinare nel medesimo ambito territoriale comunale, con priorità per la stessa circoscrizione, per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un corrispondente numero di alloggi per soddisfare il fabbisogno che aveva indotto la localizzazione del finanziamento.
6. Gli enti che con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio, realizzano alloggi destinati alla locazione, li assegnano in base ad indirizzi e criteri definiti dalla Giunta regionale.

(Omissis)

ARTICOLO 5
(Principi per l’assegnazione degli alloggi)

1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di carta di soggiorno o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza o attività lavorativa nel Comune tenendo conto della decorrenza della stessa nell’ambito del territorio regionale;
c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili;
d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente;
e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449);
f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all’articolo 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali.
2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente.
3. La situazione economica per l’accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

(Omissis)

ARTICOLO 8
(Assegnazione di alloggi in locazione)

1. Per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione il Comune sede dell’intervento, fatta salva la riserva del 60 per cento per i propri residenti da almeno due anni con cittadinanza italiana, provvede a formulare una graduatoria unificata sulla base di tutte le graduatorie vigenti al momento della comunicazione dell’assegnabilità degli alloggi presso gli altri Comuni dell’ambito territoriale.
2. Gli alloggi recuperati sono assegnati:
a) prioritariamente ai precedenti occupanti previo accertamento nei riguardi degli stessi da parte del Comune dell’esistenza dei requisiti per l’assegnazione, assumendosi come limite riferito alla situazione economica quello previsto per la permanenza nella assegnazione;
b) mediante concorso riservato ai soggetti di cui al capoverso precedente, qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti;
c) mediante utilizzo della graduatoria comunale esistente, per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnati, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
3. Gli alloggi che si rendano disponibili al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero sono assegnati dal Comune mediante l’utilizzo della propria graduatoria esistente al momento in cui si verifica l’assegnabilità.
4. Nel caso in cui con la graduatoria comunale non si giunga all’assegnazione di tutti o parte degli alloggi recuperati o disponibili, si procede a formulare una graduatoria unificata con le modalità di cui al comma 1.
5. Gli alloggi costruiti o recuperati con fondi finalizzati alla tutela di particolari categorie sociali sono assegnati mediante l’individuazione, nella graduatoria esistente, degli aventi titolo, ovvero, in subordine, mediante la predisposizione d’apposito bando.
6. I Comuni individuano ulteriori criteri per l’assegnazione di alloggi costruiti o recuperati che tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap.

ARTICOLO 9
(Casi particolari d’assegnazioni)

1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa il Comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti per l’assegnazione, a sistemazioni provvisorie in alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non possono eccedere la durata di due anni. In presenza di tale circostanza l’ente gestore provvede a stipulare con l’avente titolo una specifica convenzione di durata pari a quella risultante dal provvedimento comunale di assegnazione provvisoria. Il canone di locazione è stabilito dal Comune d’intesa con l’ente gestore.
2. I Comuni possono riservare agli appartenenti alle Forze dell’ordine una quota non superiore al 15 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale prescindendo dal possesso dei requisiti per l’assegnazione ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che si avvale della facoltà di cui al presente comma.
3. Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell’ordine non comporta la perdita del diritto all’assegnazione dell’alloggio a suo favore.

ARTICOLO 10
(Assegnazione ai profughi)

1. L’assegnazione degli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952 n. 137 (assistenza a favore dei profughi) è disciplinata dalla vigente legislazione nazionale speciale di riferimento.

ARTICOLO 12
(Ampliamenti e subentri)

1. Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario:
a) il coniuge o il convivente di fatto;
b) i figli nati o adottati;
c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ampliamento avviene previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione.
3. I soggetti di cui al comma 1, nonché i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione, in caso di decesso dell’assegnatario, subentrano nella assegnazione purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento.
4. E’ consentito, alle condizioni di cui al comma 2, l’ampliamento permanente del nucleo familiare dell’assegnatario, nei confronti di tutti i soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui al regolamento anagrafico approvato con d.P.R. 223/1989.
5.Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i soggetti di cui al comma 4 non possono subentrare nell’assegnazione.
6. L’ente gestore può consentire l’ospitalità temporanea che non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione. A tal fine lo stesso ente approva apposito regolamento, sentite le organizzazioni dell’utenza.
7. Al momento della voltura dell’atto convenzionale il Comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura dell’atto convenzionale di locazione, in conformità alla decisione, anche provvisoria, del giudice.
8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l’allontanamento non temporaneo dell’assegnatario.

(Omissis)

ARTICOLO 16
(Cause di annullamento e decadenza)

1. Il Comune dispone l’annullamento dell’assegnazione nei seguenti casi:
a) contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione stessa;
b) ottenimento dell’assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
2. Il Comune pronuncia la decadenza dall’assegnazione, oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge, qualora il nucleo assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
b) non abiti nell’alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d’uso;
c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti previsti per l’assegnazione, salvo quanto indicato nella lettera e);
e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione. Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore a sei anni da quello in cui si verifica il superamento del limite, non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell’assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi;
f) sia moroso per un periodo superiore a tre mensilità, salvo quanto disposto dall’articolo 19, comma 5;
g) apporti modificazioni non autorizzate dall’ente gestore all’alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l’immobile o le parti comuni dell’edificio ovvero ancora ne impedisca l’utilizzazione prevista;
h) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l’uso degli alloggi;
i) mantenga un comportamento gravemente asociale che determini turbative alla sicurezza ed alla tranquillità dei condomini ovvero condizioni di antigienicità ed ingestibilità dell’immobile ove è situato l’alloggio occupato;
j) si sia reso ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all’accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
k) ulteriori condizioni previste nel regolamento di cui all’articolo 3, comma 4.
3. I provvedimenti di annullamento o decadenza dall’assegnazione comportano l’inefficacia dell’atto convenzionale di locazione, costituiscono titolo esecutivo e contengono la fissazione di un termine per il rilascio dell’alloggio libero e vuoto da persone e cose.
4. Scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del Comune entro tre mesi, salvo diversa intesa con l’ente gestore.
5. Qualora il Comune non rispetti il termine previsto per l’esecuzione del provvedimento per gli alloggi non di sua proprietà, ogni eventuale insolvenza maturata successivamente dall’assegnatario è a carico del Comune stesso.
6. A decorrere dalla data della pronuncia di annullamento o decadenza dall’assegnazione e sino alla scadenza del termine di cui al comma 4, l’ente gestore continua ad applicare il canone in essere nel periodo di legittima occupazione dell’alloggio. Successivamente alla scadenza di tale termine si applica un canone fissato sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili, aventi analoghe caratteristiche, ubicati nella medesima zona.
7. Le spese documentabili conseguenti all’emanazione ed all’esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dall’ente proprietario che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.

(Omissis)

ARTICOLO 20
(Interventi di sostegno economico all’utenza)

1. Gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dalla Regione, un fondo di sostegno economico all’utenza da utilizzarsi per il pagamento di parte del canone di locazione e per il rimborso dei servizi accessori.
2. Al finanziamento di detto fondo concorrono la Regione, gli enti locali e gli enti gestori. La Regione concorre nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli enti locali e gli enti gestori possono destinare a tale scopo anche una quota dei canoni percepiti per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione.
3. I contributi sono destinati agli assegnatari che non siano in grado di sostenere gli oneri di cui al comma 1, a condizione che l’alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l’assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.
4. Gli enti gestori destinano una parte delle disponibilità annuali del fondo per il superamento delle situazioni di morosità pregressa, al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti meritevoli, in effettivo stato di bisogno e con apparente capacità di restituzione, che incontrano difficoltà di accesso al credito finalizzato alla estinzione delle morosità nel pagamento del canone e dei servizi a rimborso.
5. Tale quota di fondo è utilizzata a favore delle Fondazioni e Associazioni riconosciute per la gestione dei fondi speciali iscritte, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), in un apposito elenco tenuto presso la Regione, a condizione che i relativi atti costitutivi o i relativi statuti risultino compatibili con le finalità del Fondo.
6. Le Fondazioni e le Associazioni destinatarie della quota di fondo di cui al comma 5 prestano garanzie alle banche in favore dei soggetti di cui al comma 4 ovvero erogano direttamente i finanziamenti a tali soggetti.
7. La Regione provvede annualmente al riparto di tale fondo a favore delle A.R.T.E e ne disciplina le modalità di utilizzo.