Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Maggio 2005

Legge regionale 29 gennaio 2003, n.1

Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)”.

(da “Bollettino Ufficiale della reione Friuli-Venezia Giulia” n. 5 del 29 gennaio 2003, Supplemento Straordinario n. 1 del 4 febbraio 2003)

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Interventi nei settori dell’istruzione, della cultura e dello sport)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’iniziativa pilota avviata dall’Istituto d’istruzione superiore “I. Bachmann” di Tarvisio, per l’introduzione nel proprio corso di studi liceali di un indirizzo didattico di specializzazione nelle discipline degli sport invernali realizzato con il supporto della Federazione italiana degli sport invernali, la Regione concorre, d’intesa con la Provincia di Udine e con il Comune di Tarvisio, al sostegno degli oneri finanziari relativi alla gestione delle attività di formazione e addestramento nelle discipline sportive e alla organizzazione dei servizi convittuali annessi, mediante la concessione all’istituto stesso di uno speciale contributo annuale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5113 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo straordinario di 100.000 euro, al fine di sostenere il recupero funzionale dell’imbarcazione scuola “Grado” dell’Istituto professionale statale di Monfalcone, sede associata IPSIAM di Grado, per il suo successivo utilizzo a scopo didattico, quale sostegno degli oneri finanziari complessivi. Il contributo è erogato in unica soluzione entro il 30 giugno 2003.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5045 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario per interventi di completamento, ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili destinati a strutture scolastiche e per l’infanzia, ivi comprese le spese per gli arredi e per le attrezzature.
6. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Nell’ambito dei programmi promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), per obiettivi di qualificazione dell’offerta di servizi al sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo all’introduzione e potenziamento della dotazione di tecnologie informatiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette entro il limite di 80.000 euro per la realizzazione, mediante la stipula di apposita convenzione con la società concessionaria del servizio per il sistema elettronico regionale, di un sistema integrato di servizi informativi finalizzato allo sviluppo del collegamento unitario in rete tra tutte le istituzioni scolastiche regionali.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5606 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Ai fini della concessione alle istituzioni scolastiche regionali di contributi per la realizzazione degli interventi definiti dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, è autorizzata nell’esercizio 2003 la spesa complessiva di 810.000 euro, da utilizzare con le modalità di attuazione ivi indicate. A valere su tale importo una quota non inferiore alla metà delle risorse è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo degli insegnamenti delle lingue locali e minoritarie.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 810.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma 4, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della Giunta regionale in un importo, differenziato per la scuola primaria, per la scuola media inferiore e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. In nessun caso l’importo dell’assegno concesso può essere superiore all’80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.>>;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, si provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla revisione del limite di reddito e della riduzione per i familiari a carico di cui al comma 3, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.>>.
13. E’ autorizzata la concessione all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste di uno speciale finanziamento destinato a concorrere alla copertura degli oneri di gestione della Casa dello studente “Palazzo De Bassa” di Gorizia a servizio degli studenti iscritti alle Università degli studi di Trieste e di Udine, che frequentano corsi di laurea aventi sede nella città di Gorizia.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5075 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L’Amministrazione regionale sostiene le iniziative dell’Associazione DARS di Udine nel campo della cultura e della pace in particolare per sostenere il progetto “Donne di Jenin/studentesse” a cura del Women’s Studies Centre, al fine di offrire borse di studio a giovani palestinesi.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:
<<20. Al fine di sostenere le iniziative per lo sviluppo delle attività didattiche promosse dai Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nell’ambito dei processi di riorganizzazione e adeguamento alle disposizioni statali di riforma degli istituti di alta formazione artistica e musicale, è autorizzata la concessione a ciascun conservatorio di finanziamenti annuali, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca, di perfezionamento e specializzazione, anche a carattere integrativo e sperimentale. Alla concessione dei finanziamenti si provvede con le modalità previste dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999.>>.
18. Il finanziamento in favore del Conservatorio di musica di Udine, previsto dal comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 17, è incrementato di 50.000 euro limitatamente all’anno 2003.
19. Per le finalità previste dal comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di 403.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 203.000 euro per l’anno 2005, e per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca di Pordenone un contributo di 100.000 euro per il potenziamento dei laboratori didattico-scientifici delle Facoltà di Ingegneria e Scienze multimediali.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5126 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Nel quadro delle iniziative di solidarietà promosse e coordinate dal Governo italiano a favore dei Paesi del Centro-Europa colpiti dagli eventi alluvionali dell’agosto 2002, al fine di concorrere all’attuazione di interventi per il restauro di opere d’arte di alto pregio appartenenti alle istituzioni museali della città di Dresda, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette fino all’ammontare di 100.000 euro. Per la realizzazione degli interventi l’Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di istituzioni scientifiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5146 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Nell’ambito degli interventi di conservazione e restauro di beni immobili considerati di interesse storico, artistico e archeologico previsti a favore di enti locali e loro consorzi per le finalità di cui all’articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 30/1986, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per assicurare il completamento di progetti di rilevante entità, miranti al recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, già destinati alla realizzazione di sedi museali con progetto definitivo, i quali, per la molteplicità e l’originalità del loro valore artistico e architettonico, costituiscono patrimonio di rilevante interesse regionale.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.5.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5179 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. La spesa autorizzata per l’anno 2002 dall’articolo 6, comma 44, della legge regionale 3/2002, a carico dell’unità previsionale di base 5.4.24.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9480 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è attribuita alla gestione della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dei beni culturali. Conseguentemente le somme non impegnate al 31 dicembre 2002, da trasferire all’esercizio 2003 ai sensi dell’articolo 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), a chiusura dell’esercizio 2002 sono trasferite su appropriata unità previsionale di base, con riferimento al citato capitolo 9480.
27. I commi 17 e 18 dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono sostituiti dai seguenti:
<<17. Per concorrere allo sviluppo e alla diffusione nel territorio regionale delle attività culturali nei settori dello spettacolo musicale e coreutico, mediante un’azione coordinata volta a favorire la crescita della domanda, la formazione del pubblico e lo sviluppo della cultura musicale nel mondo della scuola, la Regione promuove la costituzione della “Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia”, aperta alla partecipazione delle Province e degli organismi primari di produzione musicale. 18. La Regione partecipa alla Fondazione di cui al comma 17 e concorre al sostegno dei suoi programmi di attività mediante appositi finanziamenti. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo Statuto della Fondazione è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.>>.
28. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 dell’articolo 5 della legge regionale 18/2000, come sostituiti dal comma 27, è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l’anno 2003 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5336 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Il comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<32. Nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 13, secondo comma, della legge regionale 68/1981, è autorizzata la concessione all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di contributi speciali da destinare a sostegno di progetti specificamente rivolti alla diffusione e sviluppo della cultura teatrale nelle scuole.>>.
30. Per le finalità previste dal comma 32 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5380 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Nell’ambito dell’azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l’Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti, da concedere entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni comuni del titolo VII della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), le iniziative dei Comuni capoluogo di provincia che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni teatrali e musicali manifestazioni lirico-operistiche organizzate nell’ambito del programma di decentramento delle produzioni della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5390 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata “Gaia coop. a r.l.”, con sede a Udine, un contributo straordinario a sostegno delle spese per l’istituzione, l’allestimento e il funzionamento del “Centro regionale della cultura musicale”, rivolto ad attuare attività didattiche, di archiviazione e organizzazione di manifestazioni nell’ambito delle forme espressive musicali popolari.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’iniziativa.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum di 12.000 euro all’Associazione Arma aeronautica – sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia, con sede a Trieste, per l’attuazione degli scopi di istituto e per le spese di realizzazione delle manifestazioni legate alle celebrazioni del cinquantenario della costituzione dell’associazione stessa, del centesimo anniversario del volo dei fratelli Wright e dell’anniversario del primo volo commerciale tra Trieste e Venezia.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa nonché dell’eventuale altra documentazione richiesta dalla Direzione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5205 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università della terza età “Paolo Naliato” di Udine una sovvenzione da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali e all’allestimento e funzionamento della nuova sede sociale.
40. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 39 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2003 e del relativo bilancio preventivo.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5317 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum di 12.000 euro alla Federazione Grigioverde fra le associazioni combattentistiche d’arma, con sede a Trieste, per l’attuazione degli scopi statutari e per la realizzazione di progetti di divulgazione per le celebrazioni del cinquantenario del ritorno di Trieste all’Italia.
43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dei progetti da realizzare e dei relativi preventivi di spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa 12.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5206 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale della Guardia costiera ausiliaria una sovvenzione di 15.000 euro per incrementare l’attività e per le finalità proprie dell’associazione, volte alla diffusione della cultura del mare e della sicurezza nella navigazione.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale Tiepolo di Pordenone, a sostegno dell’attività dell’Orchestra barocca “G. B. Tiepolo”, una sovvenzione di 10.000 euro per le iniziative in calendario per l’anno 2003.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Semide onlus” di Mortegliano una sovvenzione di 30.000 euro per l’organizzazione del “X Festival del Canto Friulano” per l’anno 2003.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5231 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Associazione culturale Carlo Cattaneo, con sede a Pordenone, per la realizzazione di iniziative e progetti rivolti alla divulgazione e all’approfondimento delle tematiche relative all’attuazione delle politiche educative, economiche e sociali dell’Unione europea.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del progetto.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Anno Uno” di Trieste un contributo una tantum di 10.000 euro per l’organizzazione del festival delle cinematografie e delle culture europee
“I mille occhi”.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5226 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum all’Associazione “Attivaria” di Latisana per le finalità proprie dell’associazione.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum al Circolo fotografico “L’Officina di Ronchis” per la realizzazione di mostre fotografiche sugli ambienti fluviali della regione.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5232 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum alla Pro-loco di Monfalcone per l’organizzazione del “Carnevale monfalconese”.
61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5208 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato “Padre Marco d’Aviano”, con sede in Pordenone, una sovvenzione di 30.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali.
63. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 62 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa dell’attività istituzionale del comitato, del programma di attività per l’anno 2003 e del relativo bilancio preventivo.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5387 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
65. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Dipartimento di Storia e tutela dei beni culturali dell’Università degli studi di Udine un contributo per la realizzazione di un progetto di ricerca storica relativa allo sviluppo culturale della regione nell’epoca protostorica dei tumuli e dei castellieri.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, corredata della relazione illustrativa del progetto.
67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5174 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come sostituito dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, è approvata la <> allegata alla presente legge.
69. E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario per l’anno 2003 a sostegno dell’attività degli enti minori di interesse locale, operanti nei settori delle attività culturali e dello spettacolo. Il contributo è concesso a ciascun ente nella misura indicata nella tabella approvata con il comma 70.
70. Ai sensi e per gli effetti del comma 69, è approvata la <> allegata alla presente legge.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5240 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Nell’ambito del programma di interventi diretti della Regione per iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia, definito ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 68/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, la Direzione regionale dell’istruzione e della cultura è autorizzata a dare avvio alla realizzazione di un progetto speciale mirato a concorrere al rilancio del ruolo del compendio architettonico di Villa Manin di Passariano, quale centro di riferimento di eccellenza per eventi di alto valore artistico e di importanza e impatto sovraregionale, da attuare mediante la definizione di un programma di respiro pluriennale avente a oggetto l’allestimento di grandi esposizioni di opere d’arte moderna e contemporanea sulla base di accordi organici di collaborazione con istituzioni culturali di rilevanza e prestigio internazionale.
73. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l’anno 2003 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5392 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla Fondazione regionale per lo spettacolo a copertura degli oneri pregressi della fondazione medesima.
75. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità di concessione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 74.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.2.298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5337 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. L’Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore del Teatro stabile sloveno di Trieste-Slovensko stalno gledalisce, riconosciuto come organismo teatrale a gestione pubblica ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), concorre al finanziamento del fondo di dotazione del teatro medesimo mediante il versamento di proprie quote di partecipazione entro il limite di 50.000 euro all’anno nell’arco del triennio 2003-2005.
78. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5334 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. La concessione ed erogazione del contributo annuale per l’anno 2003 all’istituzione di cui al comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000, è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, da assumere a seguito della domanda presentata dal soggetto beneficiario, corredata della relazione illustrativa del programma di attività e del preventivo di spesa, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura — Servizio delle attività culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 73, della legge regionale 3/2002, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<>.
81. Per le finalità previste dalla lettera b), numeri da 2 a 7, del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 15/1996, come sostituita dal comma 80, sono approvate le seguenti sovvenzioni per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza: 30.000 euro;
b) Cooperativa di informazione friulana, soc. coop a r.l. di Udine: 65.000 euro;
c) Clape di culture Patrie dal Friul: 30.000 euro;
d) Associazione culturale “la Grame”: 45.000 euro;
e) Radio Spazio 103: 30.000 euro;
f) Associazione Glesie Furlane di Villanova di S. Daniele: 25.000 euro.
82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro al Comitato organizzatore dell’European Young Olimpic Festival 2005 di Lignano Sabbiadoro per la preparazione e promozione dell’evento.
83. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6179 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto e Orfanotrofio Renati IPAB di Udine un contributo per la realizzazione di un progetto sperimentale diretto a offrire accoglienza, assistenza, intrattenimento e sostegno didattico – educativo a persone in età scolare durante il periodo estivo.
85. La domanda per il contributo di cui al comma 84, corredata della relazione illustrativa del progetto, è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6068 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Pattinaggio Artistico Triestino” una sovvenzione di 35.000 euro per la realizzazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio.
88. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
89. Al fine di promuovere l’immagine turistica e sportiva della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dalle associazioni e società sportive regionali che partecipano o hanno partecipato a campionati sportivi organizzati da federazioni di Stati contermini.
90. Il contributo di cui al comma 89 è concesso nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione “Unione sportiva ACLI Polisportiva Cologna” di Trieste una sovvenzione di 20.000 euro per l’attività.
93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
94. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo sportivo di Aurisina una sovvenzione di 10.000 euro per l’attività.
95. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega calcio Friuli collinare una sovvenzione di 10.000 euro per l’attività.
97. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Lorenzo di Ronchi dei Legionari un contributo di 21.000 euro per opere urgenti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi parrocchiali.
99. Con decreto dell’Assessore regionale allo sport sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6125 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
101. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

(Omissis)