Legge regionale 29 dicembre 2011, n.44
Regione Abruzzo, Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011).
(B.U. Regione Abruzzo n. 82, del 30 dicembre 2011, SUPPLEMENTO SPECIALE)
(Omissisi)
Art. 55. (Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54)
2. L’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale), è sostituito dal seguente:
“Art. 2. Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, coordinamento e controllo delle attività e delle iniziative turistiche, dell'immagine e della comunicazione, anche attraverso l'emanazione di atti di
indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed
imprenditoriali;
c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e
la domanda turistica;
d) istituzione dell'Osservatorio Regionale sul Turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica, una costante informazione agli Enti
e agli operatori turistici; l'Osservatorio realizza e pubblica, con cadenza annuale, il rapporto sul turismo in Abruzzo;
e) promozione dell'associazionismo tra operatori turistici ed Enti locali;
f) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con altre Regioni, Enti pubblici, organizzazioni e operatori
privati;
g) vigilanza e controllo degli atti dell'azienda di promozione turistica regionale, in conformità con quanto previsto dallo Statuto della Regione Abruzzo;
h) incentivazione dell'offerta turistica nei settori della ricettività alberghiera ed extralberghiera di interesse regionale.
2. Per potenziare le attività promozionali all'estero, la Regione può anche avvalersi della collaborazione delle associazioni e federazioni aventi sede all'estero, riconosciute ai sensi
dell'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo).
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1, la Regione per l'effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari,ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nonché ad altri Enti, organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.”.
(Omissis)
Art. 59. (Modifiche all’articolo 7 della regionale 26 giugno 1997, n. 54)
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 le parole: “l'Aptr” sono sostituite dalle parole: “la Regione”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della regionale 26 giugno 1997, n. 54, è inserito il seguente:
“2 bis. Ai Comuni è conferito, oltre all’esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture turistico- ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica,
statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) fatte salve le competenze della Regione.”.
3. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 la parola: “delegate” è sostituita dalla parola: “conferite”.
(Omissis)
Art. 67. (Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è
sostituito dal seguente:
“Art. 2. (Soggetti obbligati alla comunicazione)
1. Chiunque apre o gestisce:
a) aziende alberghiere, strutture ricettive di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere) e strutture ricettive all’aria aperta come regolamentate dalla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta);
b) eventuali altre strutture destinate alla ricettività turistica, individuate e disciplinate con legge regionale nel rispetto della normativa statale;
c) stabilimenti balneari comunica alla Direzione regionale competente i prezzi e i dati sulle attrezzature degli esercizi secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 6.”.
(Omissis)
Art. 83. (Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11)
1. L’articolo 29 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica), è
sostituito dal seguente:
“Art. 29. Raccolta dati
1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dalla Direzione regionale competente su modelli cartacei o su supporto informatico.”.
(Omissis)
Art. 91. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 5. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’esercizio dell’attività ricettiva delle case per ferie è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
(Omissis)
Art. 93. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Gestione affidata a privati
1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 7, gli enti o le associazioni proprietari di ostelli, possono affidarne la gestione ad operatori privati mediante convenzione,
dandone comunicazione al Comune.”.
Art. 94. (Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 13. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività
1. L’apertura e la gestione di un ostello per la gioventù sono soggette a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché
delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
(Omissisi)
Art. 106. (Sostituzione dell’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 46 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 46. Classificazione
1. La classificazione consiste nell'accertamento della corrispondenza della struttura turisticoricettiva a una delle tipologie stabilite dalle specifiche leggi regionali e nel riconoscimento del grado qualitativo dell'impianto turistico-ricettivo mediante l'assegnazione del punteggio internazionale a stelle.
2. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).”.
Art. 107. (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 48. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/1993.
2. L'avvio e l'esercizio delle attività delle strutture turistiche extralberghiere restano soggetti al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”.
Art. 108. (Sostituzione dell’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)
1. L’articolo 50 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:
“Art. 50. Sanzioni amministrative
1. Chiunque svolge l’attività prevista dagli articoli 30 e 31 o allestisce o gestisce uno dei complessi indicati nell’art. 1 in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è soggetto, in solido con il proprietario dell’immobile, a sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 e all’immediata chiusura del complesso ricettivo, in conformità alle disposizioni dettate dal titolo VI della L.R. n. 11/1993.”.
(Omissis)
Art. 130. (Abrogazioni)
(omissis)
12. Gli articoli 6, 14, il secondo comma dell’articolo 18, nonché gli articoli 25, 47 e 49 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), sono abrogati.
(omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Italia, Turismo religioso, CESEN
Nazione:
Italia
Natura:
Legge regionale