Legge regionale 28 marzo 2000, n.75
Legge regionale 28 aprile 2000, n. 75:
“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 29 novembre 1999 n. 127 recante «Contributo per il restauro degli organi antichi nelle Chiese di S. Maria Apparente di Campotosto e di San Felice Martire di Poggio Picenze»”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 16 del 9 giugno 2000)
Art. 1
(Finalità)
1. Il Titolo della legge regionale 29 novembre 1999 n° 127 è sostituito dal seguente: “Contributo per il restauro degli organi antichi nelle chiese d’Abruzzo ed istituzione della scuola organaria abruzzese”.
2. La Regione Abruzzo istituisce un fondo per interventi diretti al recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio organario abruzzese.
Art. 2
(Tipologia degli interventi)
1. Gli interventi sono finalizzati:
a) all’avvio di lavori di restauro, conservazione e manutenzione di organi a canne di particolare pregio artistico;
b) all’attivazione, presso l’Istituto d’Arte dell’Aquila, di una “Scuola Organaria Abruzzese”, previa intesa con le autorità competenti;
c) all’istituzione di corsi di formazione per organista e per maestro di cappella presso i Conservatori di L’Aquila e Pescara;
d) all’istituzione di corsi annuali di perfezionamento di musica antica con indirizzo organistico presso i Conservatori abruzzesi o presso Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
e) all’avvio di lavori di restauro conservativo di fonti e di strumenti musicali abruzzesi.
Art. 3
(Destinatari dei contributi)
1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui all’art. 2:
(Omissis)
b) gli enti ecclesiastici proprietari dei beni, che diano la disponibilità al riuso degli stessi;
(Omissis)
Art. 4
(Programma annuale)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, tramite l’Assessorato alla promozione culturale, provvede ad attuare quanto previsto dai punti b), c), d) dell’art. 2, comma primo, mediante apposite convenzioni con i soggetti interessati. Per i punti a) ed e) dell’art. 2, comma primo, il predetto Assessorato predispone un programma annuale sentite la Sovrintendenza ai BB.AA.SS. dell’Abruzzo e la Commissione Episcopale Abruzzese e Molisana.
(Omissis)
Art. 7
(Misura dei contributi)
1. Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 2, comma 1, la Regione interviene per i primi tre anni con un contributo annuale non superiore a £. 70.000.000 per ciascuno di essi.
2. Per gli interventi di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 2, comma 1, il contributo regionale non può superare il 70% dei relativi oneri complessivi e viene ripartito in base alle disponibilità di bilancio e tenendo conto della priorità di presentazione delle relative istanze. L’assegnazione dei contributi è disposta con delibera della Giunta regionale entro il 30 luglio di ogni anno.
3. L’erogazione dei fondi è disposta con ordinanza del Dirigente del Servizio promozione culturale entro 30 giorni dall’acquisizione di una relazione a consuntivo che dimostri la completa attuazione dell’intervento oggetto di finanziamento e la corrispondenza tra il programma presentato e quello realizzato.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. La Regione Abruzzo in fase di prima applicazione della presente legge per l’anno in corso eroga un contributo a):
– Chiesa S. Cosma e Damiano di Tagliacozzo £. 160.000.000
– Chiesa delle Anime Sante L’Aquila. 100.000.000
– Chiesa di S. Giusta località Colle Sassa £. 70.000.000
– Arcidiocesi Chieti-Vasto: Chiesa SS. Annunziata delle Procelle in Chieti £. 50.000.000
– Parrocchia S. Leonardo —Ortona Chiesa Madonna della Liberain Villa Torre £. 60.000.000
– Chiesa S. Nicola S. Salvo — acquisto organo £. 25.000.000
– Chiesa Parrocchiale S. Panfilo Scerni ristrutturazione organo £. 25.000.000
– Chiesa Parrocchiale Torrebruna ristrutturazione organo £. 30.000.000
– Chiesa S. Domenico — Penne £. 20.000.000
– Basilica di S. Bernardino — L’Aquila £. 70.000.000
– Istituto Suore della Presentazione — L’Aquila — parte lignea £. 20.000.000
(Omissis)
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Recupero, Conservazione, Enti ecclesiastici, Contributi, Restauro, Chiese, Organi, Promozione culturale, Patrimonio organario
Natura:
Legge regionale