Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Agosto 2008

Legge regionale 28 luglio 2008, n.14

L.R. Emilia Romagna 28 luglio 2008, n. 14: “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”.

(in B.U. Emilia-Romagna 28 luglio 2008, n. 129)

(omissis)

Art. 14. Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative.

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell’autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l’esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l’educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l’integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l’apprendimento dall’esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell’ambito delle attività di campeggio è consentito l’uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all’ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

(omissis)