Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Maggio 2005

Legge regionale 28 luglio 2004, n.16

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16:
“Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 102 del 28 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Principi e ambito d’applicazione)

1. La presente legge disciplina l’apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all’ospitalità a fini turistici nell’ambito dei principi dell’articolo 118, comma primo, della Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

ARTICOLO 2
(Funzioni dei Comuni e delle Province)

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all’apertura, all’esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all’ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. L’apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.
3. Per le strutture ricettive extralberghiere l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia d’inizio attività.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università).

ARTICOLO 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all’articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull’applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica.
5. L’amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.

TITOLO II – DEFINIZIONI

ARTICOLO 4
(Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive)

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.
2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d’epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di “residenza d’epoca”.
4. Le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall’articolo 28.
5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
6. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere.
7. Sono strutture ricettive all’aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e appartamenti per vacanza.
9. Altre tipologie ricettive:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
b) strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione – Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Case per ferie)

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

ARTICOLO 8
(Ostelli)

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività.

(Omissis)

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 16
(Autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera e dell’attività ricettiva all’aria aperta)

1. L’apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all’aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell’esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività e confermi la classifica assegnata, l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia d’inizio attività.
3. L’autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l’ubicazione.

ARTICOLO 17
(Validità)

1. L’autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.

ARTICOLO 18
(Adempimenti amministrativi per l’apertura di strutture ricettive extralberghiere)

1. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d’inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d’inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l’impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

ARTICOLO 19
(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L’autorizzazione all’esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all’aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L’autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. E’ possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all’articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.

ARTICOLO 20
(Rappresentanza)

1. La gestione dell’attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività.
2. L’autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d’inizio attività.

ARTICOLO 21
(Esercizio dell’attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore)

1. L’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta è subordinato all’iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
2. L’esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell’autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d’inizio attività;
b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall’ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all’articolo 32.
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l’invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall’articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell’arco dell’anno solare. Il Comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d’inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l’elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.
6. L’autorizzazione all’apertura e alla gestione di strutture ricettive all’aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest’obbligo il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all’obbligo.
7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell’osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 22
(Denominazione)

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all’interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l’assenso scritto del titolare dell’azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l’assenso scritto del titolare dell’azienda cessata, fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

ARTICOLO 23
(Sospensione)

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all’articolo 36, l’autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell’autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività.
2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall’attività nel rispetto dell’articolo 17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In caso di recidiva l’autorizzazione può essere revocata.

ARTICOLO 24
(Decadenza e revoca)

1. L’autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l’esercizio non sia stato attivato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
2. L’autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;
b) il titolare o il gestore, sospeso dall’attività ai sensi dell’articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;
c) l’attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell’articolo 21, comma 4;
d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa.

ARTICOLO 25
(Divieto di prosecuzione dell’esercizio delle attività ricettive extralberghiere)

1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell’attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l’esercizio dell’attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell’esercizio dell’attività.
3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l’esercizio dell’attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività da parte del Comune, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.

ARTICOLO 26
(Reclami per carenza dei servizi)

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all’applicazione delle sanzioni di competenza previste.
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.

(Omissis)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI

ARTICOLO 40
(Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)

1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e l’esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.

(Omissis)

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2004

VASCO ERRANI