Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 28 gennaio 2005, n.2

Legge regionale 28 gennaio 2005, N. 2: “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”.

(da: “Bollettino Ufficiale della regione Puglia N. 17 del 31 gennaio 2005)

(Omissis)

ARTICOLO 8

(Liste e candidature)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dell’articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
“4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature”.

(Omissis)