Legge regionale 28 febbraio 2000, n.16
Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16:
“Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 9 del 1 marzo 2000, Supplemento)
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Piemonte promuove, con gli interventi previsti dalla presente legge:
a) la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;
b) il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
c) la valorizzazione del territorio e dell’economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche;
d) la qualificazione dei servizi pubblici locali;
e) la riduzione dell’esodo della popolazione così da realizzare anche un’ efficace politica di difesa del suolo.
(Omissis)
Autore:
Regione Piemonte
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Tradizioni religiose, Tradizioni storiche, Tradizioni culturali, Salvaguardia territorio, Valorizzazione risorse umane
Natura:
Legge regionale