Legge regionale 28 dicembre 2004, n.17
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17:
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 56 del 31 dicembre 2004)
(Omissis)
Titolo IV – INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ARTICOLO 92
(Cofinanziamento nel settore dei beni culturali)
1. Al fine di utilizzare gli apporti economici di enti ed organizzazioni esterne all’Amministrazione regionale, in particolare di quelli religiosi relativamente a cofinanziamenti nel settore dei beni culturali, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento della somma prevista. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si fa fronte con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.2.8.2.
(Omissis)
Autore:
Regione Sicilia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Finanziamenti, Patrimonio culturale, Confessioni religiose, Beni immobili
Natura:
Legge regionale