Legge regionale 28 agosto 2001, n.17
Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17:
“Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 37 del 29 agosto 2001)
(Omissis)
CAPO I UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 2
(Principi dell’azione del Difensore civico)
1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
(Omissis)
Autore:
Regione Valle d'Aosta
Dossier:
_Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sesso, Condizioni personali, Trasparenza, Interessi legittimi, Diritti soggettivi, Difensore civico, Opinioni politiche, Legalità, Non discriminazione, Lingua, Razza, Imparzialità, Libertà, Indipendenza, Pari opportunità, Religione
Natura:
Legge regionale