Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Marzo 2007

Legge regionale 27 novembre 2006, n.18

Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18: “Legislazione turistica regionale”.

(da “BUR” n. 60 del 29 dicembre 2006)

(Omissis)

Articolo 29
(Esercizi extralberghieri)

1. Sono esercizi extralberghieri:

a) le country house – residenze di campagna;

b) le case e appartamenti per vacanze;

c) le case per ferie;

d) le case religiose di ospitalità;

e) i centri soggiorno studi;

f) gli ostelli per la gioventù;

g) i kinderheimer – centri di vacanza per ragazzi;

h) i rifugi escursionistici.

(Omissis)

Articolo 32
(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo,
sotto la responsabilità del soggetto gestore.

ARTICOLO 33
(Case religiose di ospitalità)

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall’osservanza delle finalità dell’ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a
due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

2. L’orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

(Omissis)

ARTICOLO 42

(Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)

1. Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l’organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

(Omissis)

ARTICOLO 77
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

2. L’iscrizione all’elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro.
La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.

4. Le associazioni iscritte nell’elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

6. La Provincia competente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 79, provvede a cancellare l’associazione dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità
nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g).

ARTICOLO 78
(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale dell’attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

(Omissis)

ALLEGATO 4

D
TABELLA D (Art. 38)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’

Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati

2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera

3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più

4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti

5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria

6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno

7. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

(Omissis)