Legge regionale 27 novembre 2002, n.33
Legge regionale 27 dicembre 2002, n. 33:
“Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fine di lucro”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 32 del 30 dicembre 2002)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, per il triennio 2002-2004, concede contributi per interventi relativi al completamento e al restauro conservativo, come definito dall’art. 30 lettera c) della Legge Regionale 12.4.1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, di immobili della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, come definite nell’art. 1 della legge regionale 25.11.1998, n. 139, adibiti, nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fine di lucro.
ARTICOLO 2
(Modalità di richiesta)
1. I soggetti interessati entro il 30 giugno di ogni anno, devono inviare con raccomandata A.R, alla Regione – Direzione Opere Pubbliche – Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale – apposita istanza, a firma del legale rappresentante della istituzione titolare del bene immobile, vistata dall’Autorità ecclesiastica superiore, competente per territorio, che attesti la legittimazione del titolare a presentare l’istanza. Limitatamente all’anno in corso, le istanze devono essere inviate, con raccomandata A.R., entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. L’istanza deve essere corredata:
a) da un progetto preliminare dei lavori da realizzare completo del quadro economico di spesa e del computo metrico dettagliato delle opere da realizzare, a firma di un progettista abilitato;
b) da una dichiarazione dalla quale risulti la copertura finanziaria dell’intervento da realizzare e i soggetti finanziatori, compreso il contributo regionale richiesto.
ARTICOLO 3
(Piano di riparto)
1. Il Dirigente competente per materia, in relazione alle richieste pervenute, provvede all’assegnazione dei contributi, per ambito territoriale provinciale, secondo i parametri stabiliti dall’art. 5 della L.R. 25.11.1998, n. 139 e successive modificazioni, agli interventi per i quali venga dimostrata, come stabilito alla lettera b) dell’art. 2, la copertura dell’intera spesa necessaria alla realizzazione dell’opera o del lotto funzionale, con le seguenti priorità e limitazioni:
a) precedenza per gli interventi di minore importo e, a parità di importo, per quelli a più alto indice di cofinanziamento;
b) il contributo regionale del 70% del costo complessivo dell’intervento o del lotto funzionale non può essere superiore a € 100.000,00;
c) non è finanziabile: più di un intervento per ogni Comune con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti; più di due interventi per ogni Comune con popolazione residente superiore a diecimila abitanti; più di quattro interventi per ogni Comune capoluogo di provincia;
d) non è finanziabile l’opera per la quale non venga dimostrata l’intera copertura finanziaria della quota a carico del soggetto proponente;
e) non è finanziabile, l’opera che nell’arco di un biennio abbia già usufruito del contributo previsto dalla presente legge a meno che, dopo aver soddisfatto tutte le richieste pervenute, non risultino ancora disponibilità finanziarie.
2. Gli interventi, ammissibili a finanziamento, inseriti nel piano di riparto e non finanziati per esaurimento dei fondi stanziati, saranno riconsiderati d’ufficio ai fini della formazione delle due successive graduatorie.
ARTICOLO 4
(Erogazione del contributo)
1. L’erogazione del contributo avviene su apposita richiesta a firma del legale rappresentante della istituzione e titolare del bene immobile, vistata dall’Autorità ecclesiastica superiore, con le seguenti modalità:
a) la metà dell’importo concesso su presentazione della dichiarazione del tecnico incaricato dell’avvenuto inizio dei lavori;
b) il saldo su presentazione del certificato di ultimazione e di regolare esecuzione o di collaudo nonché dell’attestazione, da parte della Direzione dei Lavori, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera e della funzionalità della stessa.
2. La dichiarazione di inizio lavori e i certificati di ultimazione e di regolare esecuzione devono essere sottoscritti dal Direttore dei lavori – Tecnico iscritto all’Albo.
ARTICOLO 5
(Decadenza e revoca)
1. L’utilizzazione del contributo regionale deve avvenire entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di concessione dello stesso.
2. Il Dirigente del Servizio Interventi Opere Pubbliche di Interesse Locale, trascorso il termine di cui al comma precedente, verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti ed a disporre il recupero delle somme accreditate e non utilizzate.
3. Restano comunque a carico dei beneficiari inadempienti tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal contributo regionale concesso e non utilizzato.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato per l’anno 2002 in € 100.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio in corso:
– UPB 04 02 001 – Cap. 152424 denominato “Finanziamento per interventi di edilizia di culto”: in diminuzione € 100.000,00
– UPB 04 02 001 – Cap. 152439 (di nuova istituzione ed iscrizione – Tit. 2, cat. 4, aggreg. econ. 3, voce economica 2, sez. 10, sett. 15) denominato “Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale ad attività ricreative e culturali che non abbiano fini di lucro”: in aumento € 100.000,00
Per i successivi esercizi 2003 e 2004 si provvede con legge di bilancio nell’ambito dei fondi assegnati alla Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Integrato e reti Tecnologiche – Protezione Civile”.
ARTICOLO 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 27 Dicembre 2002
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Attività culturali, Copertura finanziaria, Restauro conservativo, Autorità ecclesiastiche, Ministero pastorale, Richiesta, Attività ricreative, Progetto, Beni immobili, Chiese, Confessioni religiose, Onlus, Contributi
Natura:
Legge regionale