Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2005

Legge regionale 27 gennaio 2003, n.6

Legge regionale 27 gennaio 2003, n. 6:
“Riconoscimento della funzione educativa svolta dalle parrocchie e valorizzazione del loro ruolo nella regione Molise”

(da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. del 1 febbraio 2003)

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. La Regione Molise, in conformità all’articolo 4 dello Statuto e alle leggi 8 novembre 2000, n. 328, e 7 dicembre 2000, n. 383, nonché alla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di efficienza dei servizi sociali, riconosce la funzione educativa e la valenza sociale svolti dall’Ente parrocchia e dagli Enti morali nelle comunità locali, mediante le loro diverse forme aggregative – oratori, centri giovanili, associazioni parrocchiali -finalizzate a perseguire la promozione, lo sviluppo e la crescita armonica di ragazzi, adolescenti e giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di realizzare un’organica ed integrata politica sociale intesa a promuovere la crescita della gioventù attraverso:
a) la formalizzazione della funzione educativa e sociale che la parrocchia esplica a favore dei minori e dei giovani;
b) l’incremento dei centri giovanili – parrocchiali, dedicati prioritariamente, ad iniziative del tempo libero dei minori con l’obiettivo di promuovere l’agio e prevenire il disagio attraverso attività formative, aggregative e di socializzazione.

ARTICOLO 3
(Strumenti di programma)

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi del Molise ad essere consultate nella fase in cui si elaborano le linee di programmazione e di pianificazione regionale in materia di interventi di politica sociale, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai minori, agli adolescenti ed ai giovani.
2. La Regione riconosce altresì la titolarità delle Diocesi del Molise a far parte, con propri rappresentanti, delle commissioni consultive, di organismi regionali e di gruppi di lavoro costituiti per esaminare le tematiche del settore.

ARTICOLO 4
(Sovvenzioni e contributi)

1. La Regione riconosce alla parrocchia ed agli Enti morali la titolarità a proporre e gestire, attraverso opportuni accordi con gli Enti locali, programmi ed iniziative di carattere formativo ed aggregativo nell’ambito dei minori e, di conseguenza, ad avere accesso alle risorse, alle sovvenzioni ed ai contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 5
(Accordi di programma)

1. La Regione si impegna, attraverso protocolli di intesa stipulati con le Diocesi del Molise, a promuovere programmi e misure di sostegno per valorizzare l’azione e le potenzialità degli oratori, dei centri giovanili e delle associazioni che fanno capo alle parrocchie, nel rispetto delle finalità indicate dalla presente legge.

ARTICOLO 6
(Norma finale)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 gennaio 2003