Legge regionale 27 febbraio 2007, n.5
L.R. Veneto 27 febbraio 2004, n. 5: “Valorizzazione dei beni immobili della regione veneto ed utilizzazione delle risorse mediante cartolarizzazione”.
(da BUR N. 24 del 2 marzo 2004)
(omissis)
ARTICOLO 3
Beni immobili esclusi dal conferimento
1. Sono esclusi dal conferimento:
a) i beni immobili culturali e ambientali vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352” e successive modificazioni;
b) i beni immobili di proprietà delle aziende ULSS ed ospedaliere utilizzati per servizi sanitari e socio sanitari;
c) i beni immobili funzionali all’attività istituzionale della Regione e degli enti e società dalla stessa controllati;
d) gli edifici addetti ad attività religiosa o di culto.
(omissis)
Autore:
Regione Veneto
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Beni culturali, Cartolarizzazione, Servizi religiosi. Beni immobili
Natura:
Legge regionale