Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Maggio 2005

Legge regionale 27 febbraio 2004, n.5

Legge regionale 27 febbraio 2004, n. 5:
“Valorizzazione dei beni immobili della regione Veneto e utilizzazione delle risorse mediante cartolarizzazione”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 24 del 2 marzo 2004)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito delle proprie finalità volte allo sviluppo economico e sociale del territorio ed al fine di migliorare la gestione del proprio patrimonio immobiliare e valorizzarne il rendimento, promuove la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, di seguito chiamato fondo, o di società veicolo con apporto di beni immobiliari di proprietà della Regione o di enti e società da essa controllati comprese le aziende ULSS e ospedaliere e con l’esclusione delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) provinciali.
2. La Regione può procedere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche mediante il trasferimento di parte degli immobili di proprietà della Regione ad una o più società veicolo aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di parte del patrimonio immobiliare della Regione. Alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili di proprietà della Regione, si applicano per quanto compatibili le disposizioni della legge 23 novembre 2001, n. 410 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” e della legge 30 aprile 1999, n. 130 “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”. I conferimenti sono estesi anche ai beni immobiliari conferiti da Comuni, Province e Consorzi esistenti nel territorio veneto.
3. Possono partecipare al fondo i soggetti che apportino esclusivamente denaro in misura complessivamente non inferiore al dieci per cento del valore del fondo stesso.

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Beni immobili esclusi dal conferimento)

1. Sono esclusi dal conferimento:
a) i beni immobili culturali e ambientali vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352” e successive modificazioni;
b) i beni immobili di proprietà delle aziende ULSS ed ospedaliere utilizzati per servizi sanitari e socio sanitari;
c) i beni immobili funzionali all’attività istituzionale della Regione e degli enti e società dalla stessa controllati;
d) gli edifici addetti ad attività religiosa o di culto.

(omissis)