Legge regionale 26 ottobre 1987, n.34
Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34: “Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 129 del 27 ottobre 1987)
(Omissis)
ARTICOLO 8
Contributi “una tantum”
1. Il terzo comma dell’articolo 7 – ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è sostituito dal seguente:
“I contributi una tantum sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 90% della spesa ammissibile”.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Confessioni religiose, Chiese, Contributi regionali
Natura:
Legge regionale