Legge regionale 26 luglio 2002, n.14
Legge regionale 26 luglio 2002, n. 14:
“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 96 del 29 luglio 2002)
(Omissis)
ARTICOLO 5
(Accesso e partecipazione ai corsi)
1. L’iscrizione e la frequenza dei corsi delle Università popolari e della terza età sono libere e senza alcuna distinzione di razza, religione, appartenenza politica e condizione fisica e sociale.
2. L’accesso e la partecipazione ai corsi e alle varie attività collegate e collaterali sono liberi e gratuiti, fatto salvo il versamento della quota individuale di iscrizione. A fronte di particolari situazioni di bisogno, i regolamenti delle Università possono prevedere e disporre esenzioni totali o parziali della quota di iscrizione.
3. Per l’accesso e la partecipazione ai corsi non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.
4. Al termine dell’anno accademico, le Università popolari e della terza età possono rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che non può comunque assumere valore legale.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione, Libertà, Frequenza, Iscrizione, Razza, Non discriminazione, Bisogno, Condizioni sociali, Università popolari, Terza età, Corsi di studio, Appartenenza politica
Natura:
Legge regionale