Legge regionale 26 febbraio 2001, n.4
Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 3 del 26 febbraio 2001, Supplemento Straordinario)
(Omissis)
ARTICOLO 4
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo decennale dell’ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale annuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.
(Omissis)
29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla parrocchia “Santa Lucia” di Budoia un contributo straordinario a sostegno dell’attivita’ svolta nell’ambito del programma “Fai fiorire un sorriso”, con attivita’ finalizzate a ospitare bambini provenienti dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale di Cernobyl, per soggiorni di cura e risanamento.
(Omissis)
56. A decorrere dall’anno 2001 gli oneri derivanti dall’accoglimento di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall’Ente friulano di assistenza di Udine, nonche’ in colonie climatiche gestite dall’associazione denominata “Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli-Venezia Giulia”, sono a carico dei Comuni competenti in base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico dell’unita’ previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
(Omissis)
ARTICOLO 5
(Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti)
1. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 1.400 milioni nell’anno 2001 e di lire 1.600 milioni nell’anno 2002 a carico delle unita’ previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall’articolo 4, comma 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e’ ridotta di complessive lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per l’anno 2001 e di lire 1.600 milioni per l’anno 2002; conseguentemente e’ ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unita’ previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
(Omissis)
73. I fondi relativi ai finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 37/1993, per la ricostruzione di case canoniche e uffici di ministero pastorale, i quali non siano stati trasportati a nuovo esercizio per il mancato inizio dei relativi lavori dovuto a motivi connessi alla carenza di finanziamenti statali per le opere di ricostruzione degli annessi edifici di culto, possono essere riaccreditati a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Minori, Politiche sociali, Case canoniche, Finanziamenti regionali, Attività sociali, Edilizia, Adolescenti, Ministero pastorale, Famiglia, Assistenza, Diocesi, Edifici di culto, Contributi, Parrocchie
Natura:
Legge regionale