Legge regionale 26 aprile 2004, n.15
Legge regionale 26 aprile 2004, n. 15:
“Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 10 del 31 maggio 2004, Supplemento Straordinario)
(Omissis)
ARTICOLO 38
(Contributi in materia sociale e socio assistenziale)
1. E’ concesso, per l’anno 2004:
– un contributo di € 230.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus;
– un contributo di € 90.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino;
– un contributo di € 10.000,00 all’associazione la stanza del figlio Pescara;
– un contributo di € 10.000,00 all’associazione genitori per l’autismo futuro Onlus Pescara;
– un contributo di € 40.000,00 a favore dell’Associazione Onlus La cicogna amici di Chernobyl per miglioramento delle strutture ricettive nei comuni Bielorussi di Berezino e Iasen;
– un contributo di € 20.000,00 a favore dell’UNMIL regionale per l’informatizzazione del Centro Servizi Polivalente;
– un contributo di € 10.000,00 all’Associazione “la Voce degli zeri” Notaresco (TE);
– un contributo di € 20.000,00 a favore della Fondazione Caritas Onlus della Diocesi di Pescara – Penne;
– un contributo di € 40.000,00 a favore del Centro religioso sociale San Francesco Onlus;
– un contributo di € 15.000,00 a favore della Mensa dei poveri “Don Bosco” Parrocchia San Giovanni Bosco di Montesilvano;
– un contributo di € 10.000,00 a favore dell’Istituto Suore Pie Madri della Nigrizia di Pescara;
– un contributo di € 5.000,00 a favore dell’Istituto Sorelle della Misericordia – Scuola Materna “L. Ambrosi” di Pescara;
– un contributo di € 10.000,00 a favore della Parrocchia di S. Andrea di Pescara;
– un contributo di € 25.000,00 a favore dell’Associazione “Ponte Brasile Italia Onlus”.
2. La copertura finanziaria è assicurata nello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003 Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale.
3. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo verranno erogati con le stesse modalità previste dalla L.R. 27.10.1999, n. 95.
(Omissis)
ARTICOLO 144
(Proroga dei termini previsti dalle LL.R.R. 29/2000 e 139/1998)
1. Al fine di consentire il rapido completamento del programma straordinario di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 29: Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici di culto, e dei programmi di cui alla L.R. 25.11.1998, n. 139 il termine previsto in tre anni per l’utilizzo dei contributi concessi è prorogato fino alla data di chiusura dell’esercizio finanziario relativo all’anno solare di scadenza.
(Omissis)
ARTICOLO 176
(Modifiche alla L.R. 56/2001)
1. L’art. 1 della L.R. 4.10.2001, n. 56 recante: Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture, è così sostituito:
«Art. 1
1. La presente legge individua e disciplina i contributi regionali per opere ed infrastrutture dei comuni abruzzesi, nonché di enti pubblici, enti morali, associazioni no-profit, consorzi di imprese e parrocchie, Associazioni sportive e culturali.»
2. Il comma 2 dell’art. 4 è così sostituito:
«Art. 4
2. L’attuazione delle procedure di cui alla presente legge è affidata alla competenza delle strutture delle rispettive direzioni regionali; conseguentemente, gli impianti sportivi sono affidati al settore sport, mentre per le altre opere al settore lavori pubblici.»
3. Dopo l’art. 4 è inserito il seguente art. 4 bis:
«4bis. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse riguardare edifici di culto e risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo.»
4. All’art. 5, comma 1, le lett. a) e b) sono così sostituite:
«Art. 5
a) 40% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente;
b) 50% a presentazione del certificato di inizio lavori.»
5. Le suddette norme si applicano anche alla L.R. 50/2001.
6. Il termine per l’inizio dei lavori di tutti gli interventi previsti negli elenchi di cui alle LL.RR. 56/2001, 50/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non ancora avviati, è prorogato di ulteriori mesi 5 dall’entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)
ALLEGATO 1:
Allegato “1” – Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR.
(Omissis)
Finanziamenti per interventi di edilizia di culto: anno 2004: 500.000,00
Autore:
Regione Abruzzo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Servizi sociali, Impianti sportivi, Fondi sociali, Centri religiosi, Stanziamenti, Infrastrutture, Sociale, Beneficienza, Associazioni, Assistenza, Enti morali, Onlus, Strutture ricettive, Programmazione, Edifici di culto, Accoglienza, Contributi, Parrocchie, Conservazione
Natura:
Legge regionale