Legge regionale 26 agosto 1992, n.18
Legge regionale 26 agosto 1992, n. 18: “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: Norme in materia di ediliza di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Calabria” n. 107 del 4 settembre 1992)
ARTICOLO 1
Il comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è sostituito dal seguente:
<< I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiore a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali o dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili >>.
ARTICOLO 2
Il comma è dell’art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è così modificato:
<< La Cassa Deposito e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell' art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge >>.
Autore:
Regione Calabria
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ordinari diocesani, Finanziamenti regionali, Mutui, Ammortamento
Natura:
Legge regionale