Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Febbraio 2005

Legge regionale 25 novembre 1998, n.139

Legge regionale 25 novembre 1998, n. 139: “Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” n. 31 del 4 dicembre 1998)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo concede contributi destinati a interventi conservativi consistenti nel:
– consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo;
– manutenzione straordinaria diretta all’adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Gli interventi devono riguardare gli edifici destinati stabilmente al culto di proprietà degli Enti Locali e degli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica ed Enti rappresentanti le altre confessioni religiose, che abbiano una presenza organizzata nell’ambito dei Comuni ove sono localizzati gli stessi edifici.
3. In mancanza dell’intesa prevista dal coma 3° dell’art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.
4. Non sono ammissibili a finanziamento gli edifici che, nell’ultimo quinquennio, hanno beneficiato di contributi pubblici a qualsiasi titolo concessi.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 3, della Legge regionale 14 marzo 2000, n. 29 e dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 2
(Contributo regionale)

I contributi regionali sono concessi nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
a) in misura non superiore al 75% della spesa prevista e comunque fino ad un massimo di norma di £. 100 milioni per intervento;
b) la loro utilizzazione deve avvenire entro tre anni dalla concessione del finanziamento.

nota: articolo abrogato dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 3
(Modalità di richiesta dei finanziamenti)

1. Per benficiare dei contributi, deve essere presentata apposita istanza, a firma del legale rappresentante della isituzione d titolare del bene immobile, alla REGIONE – Settore LL.PP. e Politica della Casa – Servizio OO.PP. e Servizi entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Relativamente all’anno 1998 le domande dovranno essere presentate entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le istanze, devono:
1) essere corredate di un progetto preliminare dei lavori da realizzare e di un preventivo di spesa, a firma di un progettista abilitato;
2) contenere la dichiarazione che, l’edificio oggetto dell’intervento, non ha beneficiato, nell’ultimo quinquennio, di contributi pubblici;
3) riportare, ove prodotte da parroci, il visto dell’Autorità ecclesiastica, competente per territorio e per l’istruttoria delle
pratiche che assevera la loro legittimazione a presentare l’istanza.
4. Le richieste, ammissibile a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle successive graduatorie annuali.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 4
(Decadenza e revoca)

1. Il Dirigente del Servizio competente per materia, trascorso il termine di cui all’art. 2, verifica lo stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento e provvede a dichiarare la decadenza dal contributo assegnato ai beneficiari inadempienti ed a disporre il recupero delle somme accreditate e non utilizzate.
2. Al relativo recupero provvede direttamente il Servizio Ragioneria della Giunta Regionale.
3. Restano comunque a carico dei beneficiari inadempienti tutte le spese sostenute ed impegnate per la realizzazione delle opere assistite dal contributo regionale concesso e non utilizzato.

nota: articolo successivamente modificato dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 5
(Parametri e piano degli interventi)

1. I contributi regionali vengono ripartiti, detratto il 10% di cui al successivo art. 8, per ambito provinciale in base ai seguenti
parametri:
– 40 per cento in proporzione diretta all’ammontare delle richieste comunque pervenute per ciascuna Provincia;
– 30 per cento in proporzione diretta alla popolazione totale residente nei COmuni di ciascuna Provincia nei quali sono ubicati gli immobili relativi agli interventi richiesti;
– 30 per cento in proporzione diretta alla superficie totale dei Comuni di ciascuna Provincia nelle quali sono ubicati
gli immobili relativi agli interventi richiesti.
2. Per la determinazione della popolazione e della superficie si fa riferimento ai dati ufficiali dell’ultimo censimento.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 6
(Priorità degli interventi)

1. La Giunta Regionale, in relazione alle richiesta pervenute, su proposta del componente la Giunta preposto al Settore LL.PP: e Politica della Casa, d’intesa con il sovrintendente ai BB.AA. provvede all’assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale indivduando:
1) le opere da finanziare, con priorità per le seguenti tipologie d’intervento:
a) consolidamento statico dei tetti;
b) consolidamento statico, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell’edificio;
c) manutenzione straordinaria diretta ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche.
2) l’ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l’intervento ubicato nel Comune con minor numero di abitanti residenti.
2. Non è finanziabile, comunque, più di un intervento per centro abitato o frazione con popolazione inferiore a mille abitanti.

nota: articolo successivamente modificato dall’art. 3, della Legge regionale 14 marzo 2000, n. 29 e dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 7
(Erogazione del contributo)

1. L’erogazione del contributo avverrà su apposita richiesta:
1) la metà dell’importo concesso su presentazione del certificato di inizio dei lavori;
2) il saldo su presentazione del certificato di ultimazione e di regolare esecuzione dei lavori.
2. I certificati di inizio, di ultimazione e di regolare esecuzione devono essere sottoscritti dal Direttore dei lavori – Tecnico iscritto all’Albo.

ARTICOLO 8
(Riserva per interventi urgenti)

1. Il 10% dello stanziamento annuale è riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali, che si rendessero necessari su edifici di culto funzionanti.
2. La necessità dell’intervento viene segnalata, con telegramma indirizzato alla Regione – Settore LL.PP. e Politica della Casa – Servizio del Genio Civile competente per territorio.
3. Il Servizio del Genio Civile provvede ad effettuare i necessari accertamenti, predisponendo apposita relazione indicando l’importo presunto della spesa.
4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio Opere Pubbliche e Servizi viene autorizzata la spesa impegnando e liquidando la somma necessaria in favore del Servizio del Genio Civile che provvede all’esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla L.R.17/74, nonché della L.R. 145/95.

nota: articolo abrogato dall’art. 46, della Legge Regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 9
(Norma transitoria)

1. I contributi regionali relativi alla annualità 1998, saranno ripartiti, senza operare la riserva di cui all’art. 8, sulla base delle richieste pervenute al Settore LL.PP. e Politica della Casa nei termini previsti dall’art. 3 comma 2 della presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro l’esercizio 1998; provvederà all’impegno dei fondi sulla base dell’elenco delle richieste pervenute entro la data di cui al precedente comma.

nota: articolo abrogato dall’art. 46, della Legge regionale 29 marzo 2001, n. 11.

ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)

(Omissis)

ARTICOLO 11
(Modifica all’art. 1 L.R. 29/88)

All’art. 1 della legge regionale 16.3.1988, n.29 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“In mancanza dell’intesa prevista dal comma 3° dell’art. 8 della Costituzione, la natura di confessione religiosa potrà risultare
anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.”

ARTICOLO 12
(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 25 Novembre 1998

In OLIR: Si veda la scheda sul tema dell’edilizia di culto della Regione Abruzzo.