Legge regionale 25 luglio 2003, n.20
Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20: “Partenariato per la cooperazione”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 100 del 1 settembre 2003)
CAPO I – CRITERI
(Omissis)
ARTICOLO 5
(Promozione della cultura dei diritti umani)
1. La promozione della cultura dei diritti umani prevede, in un’ottica europeista, iniziative di sensibilizzazione e di educazione a sostegno della cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente giovanile delle comunità interessate.
2. Le iniziative riguardano:
a) la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;
b) la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all’ambito scolastico e agli educatori;
c) gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Dossier:
_Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Convinzioni religiose, Identità culturale, Identità religiosa, Cooperazione, Diritti umani, Dignità umana, Interculturalità, Non discriminazione, Convinzioni culturali, Cultura della pace
Natura:
Legge regionale