Legge regionale 25 giugno 2008, n.18
L.R. Liguria 25 giugno 2008, n. 18: “Modifiche alla legge regionale 10/08/2004, n. 16 (Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari)“.
(B.U.R. Liguria – n. 7 del 25/06/2008)
ARTICOLO UNICO
(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 “Interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari”)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 16/2004 è inserito il seguente:
“2 bis. Sono considerate assimilabili alle attività di cui al comma 1 le iniziative d’ambito regionale o sovraregionale finalizzate a promuovere nei confronti dei giovani esperienze formative ed educative collegate ai temi
della mondializzazione, della pace e dell’incontro interculturale.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 16/2004, è aggiunto il seguente periodo:
“Le domande relative agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, devono essere presentate da Organismi unitari a carattere regionale.”.
Autore:
Regione Liguria
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Educazione, Pace, Oratori, Giovani, Incontro interculturale, Esperienze formative
Natura:
Legge regionale