Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 25 gennaio 2002, n.3

Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3:
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 4 del 23 gennaio 2002, Supplemento Straordinario n. 2 del 29 gennaio 2002)

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Interventi in materia di corregionali all’estero, istruzione, cultura e sport)

1. Al fine di impostare una politica di programmazione di rientri selezionati dei corregionali emigrati all’estero e dei loro discendenti, la Regione promuove un programma organico di carattere innovativo e sperimentale di durata triennale, mirato alla predisposizione dell’anagrafe dei corregionali residenti all’estero e, contestualmente, alla realizzazione di un progetto pilota per rientri lavorativi mirati a soddisfare le specifiche esigenze del mercato locale, con priorita’ per i lavoratori provenienti dall’America latina.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 1’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria alle associazioni regionali dei corregionali all’estero.
3. Le modalita’ per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2 sono determinate dalla Giunta regionale.
4. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 2 e’ presentata al Servizio autonomo per i corregionali all’estero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto dell’iniziativa, redatto su base triennale, del preventivo di spesa, degli atti che comprovano l’avvenuta associazione o adesione, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione necessaria ad attestare l’idoneita’ della struttura organizzativa.
5. I beneficiari della sovvenzione di cui al comma 2 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per le finalita’ previste dal comma 2 e’ autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l’anno 2002 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5584 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Al fine di assicurare continuita’ all’azione sviluppata dalla Regione a favore dei corregionali all’estero, in attesa dell’emanazione di un nuovo provvedimento organico in materia, e’ confermata per l’esercizio finanziario 2002 la validita’ del programma degli interventi previsti per l’anno 2001. Per l’anno 2002 le sovvenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n 51, come da ultimo modificato dall’articolo 6, primo comma, della legge regionale 43/1986, sono erogate a ciascun ente, associazione o istituzione riconosciuti dalla Regione, in ammontare onnicomprensivo, commisurato alla somma degli importi della sovvenzione annuale e dei contributi concessi sui progetti nell’anno 2001. Il 50 per cento dell’ammontare dei contributi erogati per la parte relativa ai progetti e’ destinato a iniziative organizzate a favore dei corregionali in Argentina.
8. Nella prospettiva dell’emanazione di norme di attuazione dello Statuto regionale che prevedano l’attribuzione alla Regione e agli enti locali di nuove funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, allo scopo di preparare le condizioni per l’efficace svolgimento del processo di transizione verso il nuovo assetto delle relative competenze istituzionali, l’Amministrazione regionale promuove la definizione di intese programmatiche con i competenti organi periferici dello Stato, per la progettazione e la realizzazione coordinata, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni universitarie impegnate in tale materia e di altre istituzioni pubbliche locali, di iniziative comuni che si prefiggano obiettivi specifici di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica per l’offerta di servizi al sistema scolastico regionale.
9. I programmi delle iniziative da realizzare, definiti mediante appositi protocolli d’intesa sottoscritti dai rappresentanti delle autorita’ statali e regionali competenti e degli altri organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti, sono approvati dalla Giunta regionale, ai fini della determinazione delle modalita’ d’impiego dei finanziamenti regionali destinati al sostegno degli interventi da essi previsti. Sono ammessi in tale ambito interventi per la concessione a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di contributi una tantum sulle spese per la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, riguardanti la qualificazione delle risorse formative, l’aggiornamento degli operatori scolastici, lo sviluppo di attivita’ didattiche complementari, con particolare riferimento all’obiettivo di ampliare le possibilita’ di apprendimento delle lingue europee e delle lingue locali, il potenziamento dei servizi resi dagli enti locali alle istituzioni scolastiche, in particolare nelle aree montane, la realizzazione di iniziative per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, culturale e ambientale della regione.
10. A valere sulla spesa autorizzata dal comma 12, per le finalita’ di cui ai commi 8 e 9, e’ riservato l’importo di 100.000 euro per il cofinanziamento di progetti pilota delle Amministrazioni provinciali specificamente finalizzati all’introduzione nelle scuole della regione delle nuove tecnologie multimediali e di internet, per migliorare la qualita’ dell’apprendimento, agevolando l’accesso a risorse e servizi nonche’ gli scambi e la collaborazione a distanza.
11. Nell’ambito delle finalita’ di cui ai commi 8 e 9 sono ammesse altresi’ spese direttamente sostenute dalla Regione per l’organizzazione di incontri di studio e attivita’ di consulenza, finalizzati all’elaborazione e progettazione operativa delle iniziative da realizzare in materia di sviluppo e riqualificazione dell’offerta di servizi al sistema scolastico.
12. Per le finalita’ previste dai commi 8 e 9 e’ autorizzata la spesa di 650.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Per le finalita’ previste dal comma 11 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.1.2997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di un nuovo istituto scolastico all’interno del conurbamento di Pordenone-Porcia-Cordenons, al fine di risolvere il disagio della popolazione scolastica provinciale.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
16. Per le finalita’ di cui al comma 14 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 1 milione di euro annui, con l’onere di 2 milioni di euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5074 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
17. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale, nella misura massima prevista dal comma 19, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento del mutuo da contrarre per la sistemazione e messa a norma dell’edificio sede della scuola professionale Stefano Sabatini di Pozzuolo del Friuli.
18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni per la stipulazione del mutuo di cui al comma 17. Il finanziamento e’ concesso all’atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.
19. Per le finalita’ previste dal comma 17 e’ autorizzato il limite d’impegno decennale di 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 100.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5046 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
20. Nell’ambito dell’azione rivolta a promuovere nuove iniziative didattiche di livello superiore, per le finalita’ indicate dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, e con le modalita’ ivi previste, tenuto conto della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma dei Conservatori di musica, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo annuo di 103.000 euro per l’attuazione di programmi di iniziative didattiche, di ricerca e della correlata produzione artistica, realizzati in regione dal Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, universita’ e ricerca scientifica e aventi a oggetto l’istituzione e il rinnovo di corsi superiori, anche sperimentali, di primo e secondo livello, nonche’ di perfezionamento, specializzazione e formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, anche finalizzati allo sviluppo dei collegamenti internazionali.
21. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca.
22. Per le finalita’ previste dal comma 20 e’ autorizzata la spesa complessiva di 309.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5120 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo decennale annuo costante, per i lavori di recupero dell’ex convento di Santa Chiara, al fine di consentirne l’utilizzazione come sede universitaria.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
25. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 200.000 euro annui, con l’onere di 400.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2003 e 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
26. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Sequals un contributo straordinario in conto capitale per opere di straordinaria manutenzione e ristrutturazione degli immobili di Villa Savorgnan, Villa Ciani e della scuola elementare con sede nel capoluogo comunale.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
28. Per le finalita’ previste dal comma 26 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 – 2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5047 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Arcidiocesi di Gorizia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti di straordinaria manutenzione e ristrutturazione della scuola materna “Maria Immacolata” di Monfalcone.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
31. Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 – 2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui costanti alla Provincia di Pordenone per il finanziamento di opere comunali destinate a biblioteca multimediale da individuarsi, con priorita’ al completamento di opere gia’ in parte finanziate dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Amministrazione provinciale, d’intesa tra il legale rappresentante della Provincia di Pordenone medesima e l’Assessore regionale per le autonomie locali.
33. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzato il limite d’impegno decennale di 230.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2003, con l’onere di 460.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2003-2004, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.5.10.2.3150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 5234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
34. Per la partecipazione all’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome avente a oggetto il sostegno alla realizzazione delle vetrate artistiche della Chiesa di S. Giuseppe ad Auschwitz, dedicata alla memoria dei deportati italiani nei campi di concentramento nazisti, e’ autorizzata l’assegnazione di un contributo straordinario all’Associazione San Giuseppe in Oswiecim – Auschwitz, da concedersi per il tramite del Centro interregionale di studi e documentazione – Cinsedo di Roma.
35. Per le finalita’ previste dal comma 34, e’ autorizzata la spesa di 10.564,36 euro per l’anno 2002 a carico della unita’ previsionale 9.4.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Ente autonomo del Teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste anticipazioni di cassa, nell’importo massimo di 5 milioni di euro, a valere sui contributi assegnati dallo Stato all’ente medesimo per l’anno 2002, subordinatamente all’assunzione da parte dell’ente nei confronti dell’Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro il 31 dicembre 2002.
37. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e le modalita’ per la concessione e l’erogazione delle anticipazioni di cassa di cui al comma 36.
38. Per le finalita’ previste dal comma 36 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L’entrata derivante dal rimborso di cui al comma 36 e’ prevista nelle variazioni di cui alla tabella A1, nell’importo di 5 milioni di euro sull’unita’ previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 60 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
40. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione nazionale Alpini, sezione di Trieste, un contributo straordinario di 50.000 euro, a sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni previste in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione.
41. Il contributo di cui al comma 40 e’ concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalita’ di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
42. Per le finalita’ previste dal comma 40 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Nell’ambito dell’azione rivolta a promuovere la conservazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico ed etnografico della Venezia Giulia, dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia, l’Amministrazione regionale concorre al sostegno dell’attivita’ del “CDM Centro di documentazione multimediale della cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata” di Trieste, istituito per iniziativa della Provincia di Trieste, ai sensi dell’articolo 6, comma 39 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, mediante la concessione di un contributo annuo sulle spese per il funzionamento e l’attivita’ istituzionale.
44. Per le finalita’ previste dal comma 43 e’ autorizzata la spesa complessiva di 618.000 euro, suddivisa in ragione di 206.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico della unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5419 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione culturale “Mitteleuropa”, con sede in Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per la promozione di un progetto basato su studi, approfondimenti, ricerche e convegni sui rapporti fra le Chiese cristiane d’Oriente e le Chiese cristiane d’Occidente, al fine di approfondire le complesse tematiche di compatibilita’ fra culture e religioni diverse, con particolare riferimento alle implicazioni che riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e i Paesi e le regioni contermini.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attivita’ culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa.
47. Per le finalita’ previste dal comma 45 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 – 2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo per la celebrazione del decennale della morte di Padre Maria Turoldo.
49. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalita’ di concessione del contributo di cui al comma 48.
50. Per le finalita’ previste dal comma 48 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Nell’ambito delle previsioni di cui ai titoli II e V della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione “Artisti associati” di Gorizia un contributo annuo a sostegno della programmazione artistica annuale nel settore teatrale.
52. Per le finalita’ previste dal comma 51 e’ autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5389 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concorrere alle spese per la realizzazione della manifestazione “Science+Fiction Festival internazionale della Fantascienza di Trieste” mediante la concessione di un contributo all’Associazione culturale “Cappella Underground – Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive” di Trieste.
54. Il contributo di cui al comma 53 e’ concesso ed erogato in unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio dell’attivita’ culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e dei relativi preventivi di spesa. I termini e le modalita’ di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.
55. Per le finalita’ previste dal comma 53 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione “Coro Livenza” di Sacile una sovvenzione di 40.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalita’ istituzionali.
57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attivita’ culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ istituzionale dell’associazione, del programma di attivita’ per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.
58. Per le finalita’ previste dal comma 56 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002 – 2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Universita’ della terza eta’ di Sacile e dell’Alto Livenza una sovvenzione di 20.000 euro, da destinare al perseguimento delle finalita’ istituzionali.
60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 e’ presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura – Servizio delle attivita’ culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ istituzionale, del programma di attivita’ per l’anno 2002 e del relativo bilancio preventivo.
61. Per le finalita’ previste dal comma 59 e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

86. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Elisabetta di Fogliano-Redipuglia un contributo straordinario in conto capitale per opere urgenti relative alla casa ferie Casadorno di Rigolato.
87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 e’ presentata al Servizio autonomo per le attivita’ ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell’opera e del preventivo di spesa.
88. Per le finalita’ previste dal comma 86 e’ autorizzata la spesa di 13.500 euro per l’anno 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(Omissis)

ARTICOLO 9
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del project financing per la realizzazione di opere pubbliche l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare una apposita convenzione con la Friulia SpA – Societa’ finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia per fornire la necessaria assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche interessate.
2. La Friulia SpA e’ autorizzata a partecipare al capitale di rischio, al finanziamento o in garanzia nelle operazioni di project financing.
3. La Friulia SpA e’ autorizzata a promuovere e a partecipare ai fondi chiusi finalizzati allo sviluppo di settori innovativi.
4. La Friulia SpA e’ autorizzata ad operare, anche attraverso societa’ controllate, per ricercare garanzie nazionali ed internazionali destinate ad attenuare il rischio operativo dell’attivita’ di garanzia esercitata tramite il Congafi, nonche’ per fornire direttamente garanzie e controgaranzie ai Congafi e alle imprese.
5. Le prestazioni di garanzie alle attivita’ di investimento e finanziamento previste dall’articolo 134, comma 18, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall’articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/2001, sono estese all’intera area di competenza della Finest SpA – Societa’ finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est europeo.
6. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a promuovere la modifica dello Statuto della Friulia SpA sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
7. Al fine di favorire le iniziative di sostegno e di sviluppo del processo di internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso la Finest SpA un fondo speciale con contabilita’ separata la cui gestione e’ affidata alla predetta societa’. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all’attuazione degli interventi relativi al mandato conferito.
8. Ai fini di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula con Finest SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalita’ di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonche’ di controllo sulla gestione dello stesso. L’attivita’ esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo e’ delegata, nella sua veste di mandataria, alla Finest SpA, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.

(Omissis)

24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a realizzare specifiche iniziative dedicate, in occasione dell’anno internazionale della montagna, all’approfondimento e alla diffusione delle tematiche relative alla realta’ sociale ed economica delle zone montane, con particolare riferimento all’attuazione della Convenzione delle Alpi, anche attraverso attivita’ finalizzate a porre a confronto situazioni ed esperienze di territori appartenenti ad altre regioni, italiane e straniere.

(Omissis)

56. All’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire a titolo gratuito su beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale diritti reali di servitu’ e di superficie a favore dei soggetti e con gli obblighi di utilizzo di cui al comma 1.>>.
57. All’articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971, dopo le parole <> sono aggiunte le parole <>.
58. All’articolo 5, comma 3, della legge regionale 57/1971, dopo le parole <> sono aggiunte le parole <>.
59. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a cedere in proprieta’ a titolo gratuito agli Enti di culto territorialmente competenti i beni immobili adibiti a chiesa e le relative aree pertinenziali.
60. Il trasferimento in proprieta’ dei beni di cui al comma 59 e’ attuato con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
61. Il verbale di consegna e il decreto di cui al comma 60 costituiscono titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprieta’ degli immobili trasferiti.

(Omissis)