Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Marzo 2010

Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4

L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4: "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali".

(omissis)

ARTICOLO 35

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n.34

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n.34 (Norme in materia di  attività funeraria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo 17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei  cimiteri di urne.”.
b) al comma 1 dell’articolo 7 (Regolamenti comunali) dopo le parole “apposito regolamento” è aggiunta, in fine, le seguente: “comunale;”
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inserito il seguente:
“1 bis Al fine di garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito regolamento – tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti.”;
d) all’alinea del comma 2 dell’articolo 7 dopo le parole “Con il regolamento” è inserita la seguente: “comunale”;
e) al comma 2 dell’articolo 8 (Organizzazione delle attività di medicina necroscopica) dopo le parole: “L’accertamento della realtà di morte” sono inserite le seguenti: “dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private”;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 – Trasporto di salma
1. Il trasporto della salma può avvenire, su richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate, previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere portato a
termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l’igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.
6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra l’accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le generalità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.”;
g) dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10 bis – Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del defunto alla struttura
cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.
6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.
7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che:
a) l’identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990;
c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo.
9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.
Art. 10 ter – Trasporto di resti umani e prodotti abortivi
1. Il trasporto e le altre attività funebri relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto previsto dal d.p.r. 285/1990.”;
h) Il comma 2 dell’articolo 11 (Passaporto mortuario) è sostituito dal seguente:
“2. Il trattamento conservativo, come previsto dall’articolo 32 del d.p.r. 285/1990, non si pratica per il trasporto nell’ambito del territorio regionale.”.

(omissis)